Importante risultato conseguito dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani dinanzi al TAR del Lazio che, con la Sentenza n. 6929/2025, ha accolto il ricorso proposto nell’interesse di un operatore economico segnalato e iscritto nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di ANAC per avere subito una risoluzione contrattuale.
La pronuncia è di particolare interesse perché afferma il principio secondo cui l’ANAC, nel compiere le doverose indagini sulla “non manifesta infondatezza” di una notizia trasmessa da una stazione appaltante, deve valutare la non implausibilità della ricostruzione dei fatti operata da quest’ultima, così come risultante dall’insieme degli atti e dei provvedimenti adottati nei confronti dell’operatore economico alla luce delle controdeduzioni di quest’ultimo e in conformità allo standard probatorio del “più probabile che non” tipico del procedimento amministrativo non sanzionatorio.
In base a tale principio, il TAR del Lazio ha ritenuto illegittima l’annotazione impugnata perché l’Autorità aveva trascurato due specifici elementi messi in evidenza dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e militanti nel senso della infondatezza della notizia segnalata, ossia che: (i) la risoluzione contrattuale era stata disposta dalla stazione appaltante in conseguenza di una penale eccedente il 10% del valore del contratto nonostante il limite massimo previsto dall’art. 113-bis, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016; (ii) la stessa risoluzione non esponeva le ragioni per le quali fossero state esonerate da qualsiasi responsabilità le altre società coinvolte nell’esecuzione del servizio, delle quali l’operatore economico si era avvalso per l’esecuzione di servizi accessori.
Dopo la Sentenza segnalata a giugno 2024, quella in commento è la seconda pronuncia favorevole che lo Studio Sticchi Damiani ha di recente ottenuto in materia di annotazioni nella Sezione B del Casellario informatico ANAC.