Con la recente Sentenza n. 3393/2026 il TAR Napoli è intervenuto a chiarire i confini della discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, accogliendo integralmente le tesi difensive formulate dai professionisti dello Studio del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.
La controversia trae origine da una complessa procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di gestione dei procedimenti sanzionatori del Codice della Strada.
La Stazione Appaltante aveva disposto l’esclusione dell’operatore economico secondo classificato, contestando presunte incongruità relative al calcolo del monte ore, al costo della manodopera e all’inquadramento contrattuale del personale.
Il Giudice Amministrativo, nell’annullare il provvedimento espulsivo, ha riaffermato un principio cardine in materia di contratti pubblici: il giudizio di congruità dell’offerta deve avere natura necessariamente globale e sintetica.
La pronuncia ha censurato l’operato dell’Amministrazione, che aveva condotto un’istruttoria frammentata, fondando l’esclusione su limitati errori percettivi e di calcolo senza considerare la complessiva sostenibilità dell’offerta economica.
Il Tribunale ha inoltre stabilito che eventuali scostamenti marginali del costo del lavoro, anche qualora effettivamente presenti, non possono determinare automaticamente l’inattendibilità dell’offerta quando l’operatore economico abbia dichiarato un utile d’impresa particolarmente significativo.
Un adeguato margine di utile risulta infatti idoneo ad assorbire fisiologicamente eventuali variazioni di costo, garantendo la corretta esecuzione dell’appalto senza incidere sui trattamenti salariali minimi inderogabili.
La Sentenza si segnala anche per la rigorosa applicazione delle regole processuali del rito amministrativo.
Il TAR ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall’operatore originariamente primo in graduatoria, ribadendo – in continuità con i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2018 – il rigoroso onere di notificazione dell’atto introduttivo nei confronti della Centrale Unica di Committenza che ha materialmente adottato il provvedimento impugnato, pena la decadenza dall’azione.
La pronuncia, estromettendo definitivamente il primo classificato e riabilitando il secondo operatore economico, impone ora all’Ente un nuovo esame delle valutazioni tecnico-economiche.
Tale riedizione del potere dovrà essere svolta nel rigoroso rispetto dei principi e dei vincoli conformativi indicati dal Giudice, ancorando il giudizio di sostenibilità dell’offerta a criteri di logicità, proporzionalità e valutazione complessiva dell’interesse pubblico perseguito.