Il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 4402 e 4403 del 3 giugno 2026, ha definitivamente individuato limiti e condizioni per il conferimento dell’incarico di Vicesegretario Generale del CSM, secondo quanto disposto dall’art. 7 della l. 195/1958.
Nello specifico, aderendo alla tesi difensiva presentata dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, quale difensore del Vicesegretario Generale, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato le motivazioni rassegnate in primo grado dal competente Tar, che aveva annullato il provvedimento gravato, ed hanno confermato la legittimità della nomina del Vicesegretario Generale, intervenuta con delibera del Comitato di Presidenza del 18.02.2025, a seguito di bando di concorso del 23 ottobre 2024 con cui veniva indetta la selezione comparativa tra magistrati candidati al conferimento dell’incarico di Vicesegretario generale del C.S.M.
I Giudizi di appello, promossi dal Ministero della Giustizia e dal CSM, invero, hanno avuto abbrivio a seguito della decisione del Tar Lazio, con cui il primo Giudice, accogliendo i ricorsi promossi da due magistrati che avevano proposto la propria candidatura alla nomina di Vicesegretario, ha annullato la delibera di nomina a fronte della ritenuta applicabilità, anche rispetto al conferimento dell’incarico di Vicesegretario Generale del CSM, del divieto sancito dall’art. 41 l.195/1958, secondo cui sarebbe precluso ai componenti della Segreteria generale del C.S.M., incarico rivestito dal nominato Vicesegretario Generale con l’impugnata delibera, a partecipare alla procedura selettiva per la nomina del Vicesegretario generale.
La decisione del primo Giudice si fondava principalmente su due argomenti, entrambi smentiti dal Consiglio di Stato: il primo, di carattere normativo, sulla base del quale sussisterebbe un nesso ineludibile tra il divieto di cui all’art. 41 e l’art. 7 della l. 195/1958, disposizione che disciplina l’acceso a funzioni diverse da quelle giudiziarie; l’altra, basata sulle argomentazioni rassegnate dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 9550/24 e 9551/24, riproposte nella sentenza del Tar.
Nel confutare siffatta ricostruzione, il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità promossa da una delle parti resistenti, secondo cui sarebbe stata illegittima la costituzione solo nel giudizio di secondo grado del Vicesegretario Generale, che, secondo la tesi promossa dal resistente, avrebbe dovuto presentare appello incidentale o promuovere in ogni caso autonomo giudizio.
All’opposto, nel confermare quanto ricostruito negli scritti difensivi presentati dal Prof. Sticchi Damiani, il Consiglio di Stato ha sancito la piena correttezza delle scelte processuali del Vicesegretario Generale.
Specificatamente, nella sentenza n. 4402, i Giudici di Palazzo Spada hanno aderito alla tesi difensiva proposta dal Vicesegretario, in ragione della ratio delle preclusioni processuali richiamate nella proposta eccezione: le stesse, invero, “traggono in generale giustificazione dalla necessità di salvaguardare effettive esigenze di progressiva e concentrata definizione della ordinata sequela procedimentale […]. Quando, però, sia certo che tali esigenze non siano compromesse […], la sanzione di inammissibilità appare ingiustificata ed ultronea”.
La costituzione, con memoria difensiva, del Vicesegretario Generale direttamente nel giudizio di secondo grado, proprio per le argomentazioni formulate nella memoria stessa, non ha in alcun modo alterato il thema probandum o decidendum del giudizio, traducendosi in una mera posizione adesiva, basata sulla posizione di cointeressenza sostanziale, in sede di impugnazione della sentenza “sfavorevole, rispetto all’autonoma iniziativa impugnatoria assunta dal cointeressato formalmente appellante, tanto da potersi parlare di una mera adesione all’iniziativa giurisdizionale altrui, ammissibile sempreché non risulti eluso o aggirato il termine decadenziale ex art. 102 c.p.a. (C.d.S., Sez. V, n. 8222/2023, cit.; Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 656).”
Allo stesso modo, anche rispetto ai profili di merito, il Consiglio di Stato ha condiviso la ricostruzione normativa e giurisprudenziale rappresentata dalle parti appellanti e dal cointeressato sostanziale.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha delimitato, in maniera opposta a quanto formulato dal primo Giudice, l’effettiva portata della disciplina regolatoria della nomina del Vicesegretario Generale del CSM.
Specificatamente, si legge nelle decisioni in commento come siano da considerarsi differenti gli ambiti di applicazione degli artt. 41 e 7 della l. 195/1958: la prima disposizione, invero, è da considerarsi quale norma generale afferente alla progressione nelle assegnazioni delle funzioni giudiziarie; viceversa, l’art. 7 inerisce, quale disciplina specifica, all’accesso a funzioni diverse da quelle giudiziarie.
La mera individuazione dell’ambito di applicazione di ciascuna norma, a dispetto dell’interpretazione fornita dal Tar, esclude che tra le due norme insista una connessione ineludibile.
Chiariscono sul punto i Giudici del gravame, che “il nuovo testo dell’art. 7, introdotto dalla l. n. 71/2022, stabilisce che: a) la nomina a Vice Segretario Generale deve avvenire a seguito di concorso per titoli e deve essere effettuata dal Comitato di Presidenza; b) l’incarico può essere conferito a “tutti i magistrati”, senza la previsione – osserva il Procuratore Generale – di nessuna limitazione determinata dalla posizione e dai compiti espletati. Perciò, il divieto posto all’art. 41 della l. n. 195/1958, già inapplicabile in precedenza, continua a non essere applicabile alla fattispecie in esame anche dopo le modifiche del 2022”.
L’art. 7, per come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia, apre per la nomina del Vicesegretario a “tutti i magistrati” e, di conseguenza, impedisce che si fornisca del divieto di cui all’art. 41 l. 195/1958 un’interpretazione estensiva o, a maggior ragione, un’interpretazione analogica: l’apertura dell’art. 7 sterilizza l’applicazione del divieto di partecipazione ai componenti della Segreteria generale del C.S.M alla nomina del Vicesegretario del CSM.
Per tali motivi, il Consiglio di Stato ha confermato la validità della nomina del Vicesegretario Generale del CSM, intervenuta con Delibera del 18.02.2025.