L'Istituto Santa Chiara di Castrignano de' Greci ha ottenuto dal Consiglio di Stato l'annullamento dei provvedimenti con cui la Regione Puglia aveva disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria.
La sentenza della terza sezione ha accolto integralmente l'appello proposto dal centro diagnostico salentino, riformando la precedente decisione del Tar Puglia.
La vicenda: la chiusura disposta dalla Regione
La Regione Puglia aveva ordinato la chiusura del centro diagnostico contestando l'erogazione di prestazioni specialistiche nella disciplina della radiodiagnostica in favore dell'utenza del servizio sanitario regionale tramite una professionista specializzata in neurologia, ritenuta priva del titolo professionale necessario. Secondo la tesi regionale si trattava di gravi violazioni che avrebbero messo a rischio la salute pubblica.
I giudici di Palazzo Spada hanno invece condiviso l'impostazione giuridica sostenuta dai difensori dell'Istituto, gli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Vincenzo Di Gioia, riconoscendo la piena legittimità dell'attività svolta dalla professionista coinvolta e la conformità dell'operato della struttura alla normativa nazionale vigente.
Il principio giuridico: l'esperienza sul campo
Il nodo centrale della sentenza riguarda l'articolo 159, comma 15, del decreto legislativo numero 101/2020. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che si tratta di una norma speciale di rango primario che consente ai medici privi della specifica specializzazione formale, ma in possesso di una documentata esperienza professionale maturata sul campo, di continuare a esercitare integralmente l'attività specialistica svolta, compresa la refertazione.
In particolare, i giudici hanno stabilito che l'esperienza professionale ultradecennale maturata dalla professionista nell'ambito della neuroradiologia integra pienamente i requisiti richiesti dalla legge. La distinzione operata dalla Regione tra neuroradiologia e radiodiagnostica, secondo il Consiglio di Stato, non trova alcun fondamento normativo.
Significativo il passaggio in cui il collegio afferma che la prosecuzione dell'attività consentita dalla norma speciale deve essere interpretata “a tutto campo”, includendo necessariamente la refertazione come parte integrante della prestazione medico-specialistica. Una diversa lettura, secondo i giudici, svuoterebbe di significato la portata derogatoria della disposizione con conseguenze irragionevoli e diseconomiche.
Escluso ogni rischio per la salute pubblica
Il Consiglio di Stato ha anche escluso che vi fossero elementi idonei a configurare situazioni di rischio per la salute pubblica o esercizio abusivo della professione sanitaria, presupposti sui quali la Regione aveva fondato il provvedimento di revoca.
Soddisfazione è stata espressa dai difensori della struttura. “La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta il pieno riconoscimento della correttezza della tesi che abbiamo sostenuto fin dall'inizio della vicenda processuale”, dichiarano gli avvocati.
“Il collegio - aggiungono - ha accolto integralmente la nostra ricostruzione giuridica, riconoscendo che la normativa vigente tutela e valorizza le professionalità acquisite sul campo e che la professionista operava nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla legge. La decisione evidenzia altresì come la copiosa documentazione depositata in giudizio abbia dimostrato in maniera inequivocabile la legittimità dell'operato dell'Istituto, smentendo le contestazioni poste a fondamento dei provvedimenti regionali”.
“Si tratta di una pronuncia di grande importanza - concludono i legali -, che ristabilisce la corretta interpretazione della disciplina di settore e riafferma principi fondamentali di certezza del diritto, tutela dell'affidamento e continuità dei servizi sanitari nell'interesse dei cittadini”.
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