Importante pronuncia del TAR Catanzaro in materia di appalti pubblici e standard tecnologici. Il Tribunale Amministrativo ha accolto integralmente il ricorso promosso da un primario operatore del settore, assistito dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Walter Perrotta, annullando l’aggiudicazione di un rilevante appalto indetto dal Comune di Cariati per la gestione del ciclo delle sanzioni del Codice della Strada e il noleggio di sistemi di rilevamento della velocità media.
La sentenza fissa principi di assoluto rilievo per il settore, chiarendo il confine tra l’offerta di un prodotto conforme alle richieste della Stazione Appaltante e l’ipotesi di aliud pro alio, ossia la consegna di un bene completamente diverso o tecnologicamente superato.
Il TAR ha chiarito che l’obbligo, previsto dal Capitolato, di fornire apparecchiature corrispondenti all’ultima versione recentemente approvata costituisce un requisito tecnico minimo e inderogabile, da possedere già al momento della presentazione dell’offerta, e non una mera opzione rimessa alla fase esecutiva del contratto.
Accogliendo le tesi difensive dello Studio, il Giudice ha inoltre sancito la netta prevalenza gerarchica e sostanziale dei Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispetto alla manualistica aziendale. Qualora il MIT autorizzi una nuova versione di un dispositivo in sostituzione della precedente, l’operatore economico non può offrire un modello obsoleto richiamando la contemporanea presenza di entrambe le versioni nei propri manuali interni. L’offerta di un hardware superato, in violazione della lex specialis, comporta quindi l’esclusione dalla gara.
Sotto il profilo processuale, la pronuncia riafferma un principio di particolare rilievo: il termine decadenziale di 30 giorni per impugnare l’aggiudicazione non decorre da una generica comunicazione, ma soltanto dal momento in cui l’operatore economico acquisisce piena conoscenza dell’offerta tecnica della controparte.
Respingendo l’eccezione di tardività sollevata dalla controparte, il TAR ha valorizzato anche il precedente giudizio in materia di accesso agli atti, anch’esso favorevole all’operatore economico assistito dai medesimi difensori, confermando che l’effettività della tutela giurisdizionale impedisce di pretendere la proposizione di ricorsi al buio.
In accoglimento della domanda subordinata formulata dalla difesa, il TAR Catanzaro ha infine dichiarato l’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, ordinando il subentro dell’operatore secondo classificato nella titolarità della commessa.
Una decisione che ribadisce l’importanza del rigore formale e sostanziale nella predisposizione delle offerte tecniche, soprattutto nei settori ad alta evoluzione tecnologica, nei quali la Pubblica Amministrazione richiede i massimi standard di affidabilità e costante aggiornamento.