Con sentenza pubblicata in data 5 maggio 2026 il TAR Potenza si è pronunciato sugli esiti della gara regionale centralizzata per l’affidamento del servizio di “lavanolo” presso gli enti sanitari della regione Basilicata, con importo a base d’asta pari a 24 milioni di Euro.
La procedura aveva visto posizionarsi al primo posto il raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società Lavit Spa, capogruppo, e Pacifico Srl, mandante, poi escluso per asserita anomalia dell’offerta, con conseguente aggiudicazione dell’appalto ad altro operatore economico, secondo classificato.
Gli esiti della gara, impugnati dal raggruppamento Lavit, sono stati annullati dalla decisione del TAR Potenza, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.
Aderendo alle tesi di ricorso la sentenza ha chiarito che il giudizio di anomalia presuppone l’affermazione relativa alla insufficienza del prezzo totale offerto a garantire la corretta esecuzione del servizio, che a sua volta richiede un’attenta analisi comparativa volta al raffronto tra il prezzo e i costi totali dell’appalto, supportata dalla indicazione delle valutate sottostime dei costi, in contrapposizione al prezzo offerto e all’utile di esercizio.
Nel caso di specie, invece, la declaratoria di anomalia dell’offerta era intervenuta in assenza di un qualsivoglia accertamento sulla concreta quantificazione economica delle ritenute sottostime di taluni costi, tali da comportare una concreta incidenza sull’equilibrio economico dell’appalto e una gestione del servizio in perdita.
La decisione è di interesse in quanto afferma chiaramente il principio secondo cui il provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta, anche quando motivato per la ragione che le spiegazioni fornite non sarebbero state esaustive, complete e adeguate, essendo state valutate dal RUP e dalla Commissione come insoddisfacenti, non può prescindere né completamente disinteressarsi dall’ulteriore fondamentale analisi in ordine alla concreta incidenza economica delle singole sottostime contestate, in modo da verificare gli effetti tangibili di esse sull’equilibrio globale dell’appalto, anche alla luce dell’utile di impresa.