Studio legale - Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Il Consiglio di Stato ha chiarito che in casi di oggettiva gravità delle fattispecie rilevanti ai fini della sussistenza delle cause di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016, così come accade in presenza di fatti penali gravi, sussista in capo alla stazione appaltante un onere di motivazione in concreto sulla non gravità degli stessi fatti ai fini della successiva aggiudicazione.
06/12/2021

IL CDS HA ACCOLTO L’APPELLO DELLA SOCIETÀ CLASSIFICATASI AL SECONDO POSTO DELLA GARA E, NON ESSENDO PIÙ PRATICABILE LA TUTELA IN FORMA SPECIFICA, HA ACCOLTO LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE.

Con sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2021 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto da una società leader nel settore della fornitura di apparecchiature elettromedicali, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha disposto l’esclusione della società che si era aggiudicata la gara e accolto, altresì, la domanda di risarcimento del danno, condividendo quanto contestato dall’appellante in riferimento alla motivazione resa dalla stazione unica appaltante in fase di valutazione delle fattispecie rilevanti ai fini della sussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, ritenuta, infatti, manifestatamente incongrua, in quanto fondata su una valutazione solo astratta dei fatti e non risultando, quindi, idonea a giustificare il provvedimento di conferma del possesso continuativo dei requisiti in capo alla aggiudicataria, a maggior ragione in considerazione della “gravità degli addebiti penali ascritti ai vertici societari e alla Società stessa, per vicende corruttive all’affidamento di appalti pubblici”, per i quali si rendeva necessaria una specifica e rafforzata motivazione, in concreto, sulla non gravità dei fatti.

Sotto altro aspetto, il Consiglio di Stato, sempre in linea con le tesi difensive della società appellante, in riferimento alle misure di c.d. self cleaning ex post adottate dalla società appellata ha ribadito come “le misure c.d. di self cleaning abbiano effetto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare successive all’adozione delle misure stesse, essendo inimmaginabile un loro effetto retroattivo”.

Accertato, quindi, dai giudici di secondo grado il diritto dell’appellante ad aggiudicarsi la gara, con la sentenza odierna è stata accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente, unico rimedio praticabile, non essendovi più margine per l’effettivo subentro, in considerazione della stipula del contratto e della durata della gara alla data della pubblicazione della sentenza.

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