Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 5714/2025, ha accolto il ricorso per revocazione proposto da Rekeep Spa, assistita dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, nei confronti di una precedente decisione dello stesso Consiglio di Stato avente ad oggetto l’incameramento automatico delle cauzioni provvisorie relative alla cosiddetta "Gara Musei" indetta da Consip Spa.
La vicenda trae origine dalla partecipazione di Rekeep alla gara Consip per l’affidamento di servizi integrati negli istituti e luoghi di cultura: la Società venne esclusa da numerosi lotti e, per conseguenza, vennero escusse tutte le rispettive cauzioni provvisorie, per un importo complessivo di diversi milioni di Euro, in applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti allora vigente (art. 38, comma 1, lett. f), del D.lgs. 163/2006).
Rekeep aveva contestato non solo l’esclusione dalla procedura ma soprattutto l’incameramento automatico di tutte le cauzioni, ritenendolo contrario ai principi euro-unitari di proporzionalità e parità di trattamento.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva respinto il ricorso di Rekeep sia contro l’esclusione, sia contro il provvedimento concernente la cauzione. La decisione era stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, che però, secondo Rekeep, aveva totalmente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in relazione al meccanismo automatico di incameramento della garanzia.
Nella nuova decisione, il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi difensive di Rekeep, ha in effetti riconosciuto che la precedente sentenza non si era in alcun modo pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata da Rekeep a causa di una errata percezione della questione stessa da parte del Giudice di appello.
Accolta per tale ragione la domanda rescindente, fondamentale rilievo ha assunto quindi la sentenza della Corte di Giustizia UE (cause riunite C-403/23 e C-404/23) del 26 settembre 2024, nella quale si è chiarito, esattamente come sostenuto in giudizio da Rekeep, che i principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza ostano a una normativa nazionale che imponga l’incameramento automatico della cauzione anche quando il servizio non sia stato aggiudicato all’operatore economico escluso.
La pronuncia del Consiglio di Stato ha quindi accolto il ricorso per revocazione e annullato il provvedimento Consip di escussione delle garanzie relative ai lotti 1, 3, 5, 6, e 7 della gara Musei, sottolineando anche la non assimilabilità tra la posizione dell’operatore primo in graduatoria e quella dell’aggiudicatario ai fini dell’escussione della cauzione.
Per approfondire la notizia:
Milano Finanza: la decisione del Consiglio di Stato su Rekeep e le cauzioni Consip.
Global Legal Chronicle: Rekeep ottiene l'annullamento dell'incameramento automatico delle cauzioni.