I giudici del TAR Lecce, in data 08 ottobre 2024 hanno finalmente messo un punto all’intricata vicenda giudiziaria che vedeva coinvolta una Società proprietaria di un’ampia area a destinazione agricola, ricadente in agro del Comune di Lecce, località Torre Chianca, ubicata interamente all’interno del perimetro del Parco Naturale del Rauccio e del relativo manufatto che sorge al centro della stessa, avverso le prescrizioni che il Comune di Lecce aveva imposto e che di fatto rendevano impossibile la riconversione della masseria in struttura ricettiva.
I giudici del TAR hanno, quindi, assorbito integralmente le tesi difensive del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani secondo cui il progetto proposto, contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti, attiene ad opere di manutenzione straordinaria e mantiene tale qualificazione anche con riferimento alla ricostruzione della parte parzialmente crollata della masseria.
Gli uffici competenti del Comune di Lecce avevano, infatti, rilasciato parere favorevole alla ricostruzione dell’immobile imponendo, al contempo, prescrizioni fondate su un impianto motivazionale precario, giudicato dal TAR come un “tipico caso di motivazione tautologica” in quanto, “del tutto apoditticamente”, avevano ritenuto che la ricostruzione di una porzione di fabbricato interamente crollato e la realizzazione della piscina fuori terra non rientrassero tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
L’eventuale conferma di tali condizioni prescrittive avrebbe compromesso, di fatto, la finalità dell’intervento essendo praticamente impossibile realizzare alcune parti del progetto che, oltre a ultimare l’intera opera di risanamento, incidono particolarmente sulla redditività della struttura.
Il TAR Lecce, in definitiva, ha sottolineato come “risulta sconfessato il costrutto, espresso negli atti provvedimentali impugnati, secondo il quale qualsivoglia intervento sulla parte diruta non può ricomprendersi nel concetto di manutenzione straordinaria. Piuttosto, un corretto esame del progetto avrebbe richiesto la valutazione analitica e concreta delle opere previste nel loro insieme al fine verificare la prevalenza della finalità di trasformazione (in un organismo diverso) rispetto al più limitato scopo di rinnovare, sostituire e conservare e/o ripristinare parti anche strutturali dell’edificio. Tali valutazioni, nella specie sono del tutto mancate con conseguente emergere del rilevato deficit istruttorio dei suddetti procedimenti, dato che le caratteristiche dell’intervento avrebbero – invece – richiesto una più esplicita e circostanziata indicazione e valutazione in tal senso”.
Parimenti, con riferimento alla piscina fuori terra, il TAR ha riscontrato “analogo deficit istruttorio e motivazionale…non essendo state esplicitate le specifiche e circostanziate ragioni del ritenuto divieto”.
La Società proprietaria dell’area e della masseria, oramai quasi interamente recuperata, annullati i provvedimenti impugnati, e venute meno le suindicate prescrizioni dettate dagli Uffici Comunali competenti, può legittimamente procedere con l’ultimazione dei lavori al fine di avviare l’attività ricettizia nel pieno rispetto della normativa di settore.