Il Consiglio di Stato, con le recenti sentenze nn. 6144/2024 e 6143/2024, pubblicate il 10.07.2024, ha respinto gli appelli proposti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-AGCom avverso le sentenze n. 12189/2022 e 12187/2022 rese dal TAR Lazio. In concreto, la vicenda in commento attiene alla tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione radiotelevisiva.
Difatti, tali pronunce avevano accolto i ricorsi proposti da RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A avverso le delibere con cui l’AGCom aveva sanzionato la messa in onda, nella fascia oraria cd. “televisione per tutti”, di due puntate seriali di genere poliziesco sui canali Rai 2 e Rai 4 in prima serata, in presunta violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2.2., lett. b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (cd. TUSMAR).
Il Supremo Consesso Amministrativo, in pieno accoglimento delle tesi difensive propugnata in giudizio dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha confermato le statuizioni del primo Giudice.
Invero, il Consiglio di Stato, oltre ad aver respinto la preliminare censura in ordine alla presunta violazione del diritto di difesa, conformemente a quanto sostenuto dalla difesa della RAI, ha ritenuto, nel merito, che nei casi di specie l’emittente televisiva non abbia violato la suindicata normativa per quel che concerne la selezione del programma da trasmettere, la fascia oraria e la corretta selezione dell’avvertimento iconografico (bollino giallo intermittente).
Invero, ad avviso del Giudicante, le puntate in questione sono state correttamente trasmesse nella fascia oraria “televisione per tutti” essendo all’evidenza adatte “ad una fruizione familiare congiunta” e risultando, dunque, inidonee a causare qualsivoglia trauma ad un pubblico composto da minori, anzitutto se assistiti, come richiesto e consigliato, dagli adulti.
Infine, tracciando un principio di sicuro rilievo in tema di tutela degli spettatori minorenni, il Collegio ha osservato che “si può ragionevolmente concludere che una immagine trasmessa e visionata per pochi secondi non abbia il potere di lasciare traccia di alcun tipo sullo sviluppo di un minore quale che sia l’approccio (non univoco) che si adotti per definire cosa sia lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori” e che una scena trasmessa non può essere considerata “isolandola dal contesto della serie”.