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SISTEMI ALTERNATIVI ALLA GIURISPRUDENZA (ADR) NEL DIRITTO DELL’ UNIONE EUROPEA

Il tema dei sistemi alternativi alla giurisdizione per la risoluzione delle controversie, assai dibattuto negli Stati Uniti a partire dagli  anni settanta, ha interessato solo recentemente l’Unione europea ed i singoli Stati membri.

Nell’esperienza giuridica statunitense la «giustizia alternativa» ha rappresentato uno dei principali rimedi alle disfunzioni della giurisdizione tradizionale, letteralmente congestionata dall’enorme contenzioso in attesa di definizione.

Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare come il tema della « giustizia alternativa» abbia avuto degli sviluppi del tutto originali nel diritto dell’Unione europea.

Si vedrà altresì come, a differenza di quanto sostenuto da gran parte della dottrina, il modello statunitense abbia inciso in maniera assolutamente marginale sulla«storia»dei rimedi alternativi nel diritto dell’Unione.

L’originalità del contributo fornito dalle Istituzioni comunitarie e dal Consiglio europeo sul tema verrà collegato alla parziale diversità degli obiettivi perseguiti dai due ordinamenti attraverso lo strumento dei rimedi alternativi.

Con la presente indagine si cercherà di dimostrare come la scelta di promuovere forme di cooperazione extragiudiziarie,più che a finalità strettamente deflattive, miri a fornire al cittadino europeo uno specifico strumento di tutela per interessi non adeguatamente tutelabili innanzi all’autorità giudiziaria.

Nei settori in cui il «legislatore europeo»ha promosso forme di cooperazione giudiziaria ricorre infatti costantemente la volontà di garantire una tutela più appropriata rispetto a quella assicurata dai giudici ordinari ed amministrativi. Da qui la tesi sostenuta nel corso dell’indagine della complementarità, oltre che naturalmente dell’alternatività, di tali rimedi rispetto alla giustizia tradizionale.

Per comprovare tale assunto saranno analizzati i due settori in cui il «legislatore europeo» ha promosso le più significative forme di cooperazione extragiudiziaria tra gli Stati membri.

La prima sezione sarà dedicata ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di consumo. In tale settore il «legislatore europeo»ha introdotto procedimenti extragiudiziari gratuiti, rapidi ed informali perfettamente idonei alla risoluzione di controversie relative alla vendita di beni o servizi generalmente di modesto valore economico. Per conflitti di questo tipo, la netta sproporzione tra i costi processuali ed il valore del petitum oggetto della lite non giustifica l’instaurazione di un procedimento innanzi al giudice; sicuramente più appropriata risulta la tutela garantita dalle snelle procedure extragiudiziarie.

Anche nella seconda sezione, dedicata ai sistemi alternativi alla giurisdizione amministrativa, emergerà come l’intervento del «legislatore comunitario»sia ancora una volta riconducibile alla scelta di offrire al cittadino europeo uno strumento di tutela dei soli interessi non adeguatamente tutelabili innanzi alle autorità giurisdizionali competenti.

Il «legislatore comunitario» ha promosso anche in questo settore l’introduzione di sistemi extragiudiziari non già al fine di creare un’alternativa alle giurisdizioni amministrative nazionali, bensì al solo scopo di tutelare il cittadino europeo nei casi più semplici di maladministration, che, data la modesta rilevanza degli interessi coinvolti, difficilmente giustificherebbero un’azione innanzi all’autorità giurisdizionale competente.

Dall’indagine svolta emergerà inoltre una certa standardizzazione del procedimento con cui le Istituzioni comunitarie ed il Consiglio europeo hanno, per ciascun settore, promosso forme di cooperazione extragiudiziaria. In entrambi i casi la Commissione ha adottato atti di indirizzo non vincolanti che avrebbero dovuto influenzare le legislazioni nazionali interessate a disciplinare i relativi procedimenti alternativi. Ciò ha favorito un primo processo di armonizzazione normativa limitato, tuttavia, a settori circoscritti.

L’esistenza di una base giuridica condivisa da tutti gli Stati membri ha permesso di creare forme di collegamento permanenti(networks) tra meccanismi alternativi istituiti in Stati membri differenti, inizialmente solo per favorire semplici scambi di informazioni, in una fase successiva anche per permettere una rapida ed economica risoluzione dei conflitti transfrontalieri. Si vedrà dunque come l’esperienza europea in materie di rimedi alternativi sia strettamente connessa alla figura organizzativa del network.

Il funzionamento dei networks è garantito attraverso un modello organizzativo originale che prevede l’istituzione presso ogni Stato membro di un punto di contatto( o clearing house) responsabile del procedimento di risoluzione delle controversie transfrontaliere.

Spetterà,inoltre, ai punti di contatto il compito di interferire sull’attuale assetto amministrativo di ciascuno Stato membro al fine di conformarlo alla struttura organizzativa voluta dalle Istituzioni comunitarie e dal Consiglio europeo.

L’«espansione amministrativa» del diritto dell’Unione europea nei singoli Stati membri, conseguenza diretta delle descritte forme di cooperazione extragiudiziaria,è un fenomeno che merita di essere approfondito anche rispetto ai processi omologhi verificatisi in altri settori estranei alla giurisdizione alternativa.

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