Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello patrocinato dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Raffaella Rampazzo, ribaltando la sentenza del TAR Lombardia (Brescia) e annullando il decreto con cui il Ministero della Cultura aveva dichiarato di “interesse culturale eccezionale della Nazione” la celebre Ferrari 250 GTE 2+2 – 2ª Serie Polizia, del 1962, nota per essere l’unico esemplare rimasto dei due originariamente realizzati per la Polizia di Stato.
Per i giudici di Palazzo Spada, il punto decisivo riguarda la violazione delle garanzie procedimentali: il procedimento era stato avviato nei confronti del precedente proprietario dell’auto, ma non era stata inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento al nuovo proprietario, individuato in un secondo momento dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale del nucleo di Monza.
Il Collegio ha condiviso pienamente la tesi difensiva sostenuta nel secondo grado di giudizio, confermando che la mancata comunicazione non può essere considerata un mero vizio formale. Ed invero, l’attuale proprietario aveva fornito al TAR elementi nuovi e potenzialmente decisivi, che avrebbe certamente potuto esporre e far valere altresì dinanzi all’Amministrazione se fosse stato posto nelle condizioni di partecipare al procedimento.
Del resto, gli elementi apportati dall’appellante sono stati ritenuti concreti, rilevanti e inerenti alle caratteristiche e alla produzione dell’autovettura, in quanto tali capaci di incidere sulla valutazione finale dell’Amministrazione.
Al contrario, l’Amministrazione aveva fondato il provvedimento di vincolo sulla relazione illustrativa, la quale poneva soprattutto l’accento sulla notorietà del Maresciallo Spatafora, ricostruendone le imprese alla guida della Ferrari, evocate nei rotocalchi e nella cinematografia. In particolare, veniva ricordato il presunto inseguimento sulla scalinata di Trinità dei Monti, dal quale ha preso spunto il regista Stelvio Massi per il film “Poliziotto Sprint” del 1977.
Il Collegio ha altresì richiamato l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa del Ministero nel riconoscere l’interesse culturale dei beni mobili, evidenziando però che essa richiede quale contrappeso un contraddittorio effettivo e un’istruttoria completa.
Il Consiglio di Stato ha così dichiarato assorbite le ulteriori censure relative alla presunta erroneità della valutazione storico-culturale dell’autovettura nonché alla dedotta violazione del diritto di proprietà per l’imposizione del vincolo, ritenuto dall’appellante lesivo e non connaturato al bene.
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