KALÈ CORA: TAR LECCE SOSPENDE IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA CONSENTENDO IL MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DELLO STABILIMENTO BALNEARE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE.

KALÈ CORA: TAR LECCE SOSPENDE IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA CONSENTENDO IL MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DELLO STABILIMENTO BALNEARE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE.

IL TAR LECCE, AVENDO RITENUTO LE MOTIVAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA NON IDONEE A GIUSTIFICARE LA PRESCRIZIONE DI STAGIONALITÀ DELLA STRUTTURA DELLO STABILIMENTO BALNEARE KALÈ CORA, HA SOSPESO GLI ATTI AUTORIZZATIVI RILASCIATI IN FAVORE DELLO STABILIMENTO, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTIVANO IL MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA NEL PERIODO INVERNALE.

Con ordinanza pubblicata in data 11 novembre 2021, il Tar Lecce ha accolto le tesi difensive della società Grecale s.r.l., difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, tramite le quali la società aveva mirato ad ottenere la sospensione dei provvedimenti autorizzativi, nella parte in cui non consentivano il mantenimento della struttura nel periodo invernale.

La società aveva presentato, infatti, domanda al Comune competente per l’ottenimento del permesso di costruire “per la ricollocazione in sito dello stabilimento balneare Kalè Cora – esecuzione e montaggio di un manufatto amovibile e trasportabile per servizi di spiaggia e per la balneazione” e con provvedimento autorizzativo unico dell’8.7.2020 l’Amministrazione aveva assentito il progetto con prescrizioni, recependo le indicazioni previste nel parere dal parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto.

Con decreto cautelare monocratico del 7.10.2021, il TAR sospendeva gli effetti della prescrizione dello smontaggio, fissando l’udienza del 10.11.2021 per l’esame cautelare.

All’esito dell’udienza del 10.11.2021, il Tar Lecce, con ordinanza pubblicata in data 11 novembre 2021, ha ritenuto che “gli assunti motivazionali articolati dall’Amministrazione non risultano pienamente idonei a giustificare la prescrizione di stagionalità della struttura…” e, tenuto conto del “grave pregiudizio che sarebbe derivato per la società dallo smontaggio della struttura per l’attività imprenditoriale in termini di depauperamento dell’offerta turistica, costi aggiuntivi e perdita di fatturato”, ha sospeso il provvedimento autorizzativo unico nella parte in cui non consentiva il mantenimento della struttura oltre la data del 31 ottobre, garantendo così alla società la facoltà di mantenere la struttura per l’intero anno solare, fino alla definizione del giudizio di merito.

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