SUGAR TAX: IL TAR LAZIO RIMETTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE L’IMPOSIZIONE FISCALE INTRODOTTA PER LE SOLE BEVANDE ANALCOLICHE E NON ANCHE PER GLI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI AVENTI LE MEDESIME SOSTANZE

SUGAR TAX: IL TAR LAZIO RIMETTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE L’IMPOSIZIONE FISCALE INTRODOTTA PER LE SOLE BEVANDE ANALCOLICHE E NON ANCHE PER GLI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI AVENTI LE MEDESIME SOSTANZE

ACCOLTE LE ISTANZE DI SIBEG, IMBOTTIGLIATORE E PRODUTTORE DELLE BEVANDE THE COCA-COLA COMPANY, E DELLA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ASSOBIBE, CIRCA LA COMPATIBILITÀ DELL’INTRODUZIONE DELLA NORMATIVA AVENTE AD OGGETTO LA C.D. SUGAR TAX CON IL PRINCIPIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA TRIBUTARIA

Il TAR Lazio, con ordinanza del 14.11.2022, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse della società Sibeg, leader nel mercato della produzione e della commercializzazione delle bevande a marchio The Coca-Cola Company, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, e della associazione di categoria ASSOBIBE (Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche), Fonti di Posina s.p.a. e Romanella Drinks s.r.l., difese dal Prof. Avv. Marcello Clarich, di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa recante la c.d. sugar tax per contrarietà al principio eguaglianza tributaria.

In particolare, il Tribunale ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale sull’assunto che il decreto ministeriale introduttivo della “imposta di consumo sulle bevande edulcorate” sarebbe incostituzionale nella parte in cui viola il principio di eguaglianza tributaria – risultante dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione – in quanto tale imposta andrebbe a colpire fiscalmente “le sole bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti eccedenti una certa soglia e non anche gli altri prodotti alimentari ( diversi dalle bevande) aventi le medesime sostanze” determinando, quindi, una differenziazione di trattamento fiscale a supporto della quale non viene fornito alcun criterio oggettivo che possa giustificarla.

Sebbene, quindi, sia stata evidenziata dal TAR l’insindacabilità della scelta del legislatore di introdurre un tale tributo come quello della c.d. sugar tax, avente la finalità di contrastare il fenomeno dell’obesità e del diabete, in funzione del raggiungimento del primario obiettivo di tutela della salute pubblica, tuttavia, il legislatore, nel rispetto dei macro principi di ragionevolezza ed uguaglianza, avrebbe dovuto “spiegare il perché tale obiettivo vada perseguito “colpendo” soltanto gli edulcoranti contenuti nelle bevande analcoliche e non anche i medesimi edulcoranti contenuti negli altri prodotti alimentari diversi dalle bevande.”

In definitiva, è stato rilevato come la diversa “regola fiscale” applicata a due fattispecie imponibili apparentemente omogenee, non trovi alcuna giustificazione plausibile nel testo della legge, non avendo il legislatore adeguatamente motivato tale scelta, contrastando in tal modo con il principio di matrice costituzionale di uguaglianza tributaria.

Se è vero come è vero che il fine ultimo di tale prelievo sarebbe quello di contrastare l’obesità, spesso  di tipo infantile, nonché altre patologie gravi come il diabete, è altrettanto vero, come si legge nel provvedimento del TAR, che tale scopo “ben avrebbe potuto realizzarsi incidendo anche sui prodotti alimentari diversi dalle bevande analcoliche”.

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