AGGIUDICAZIONE APPARECCHIATURA RMN: CONFERMATA IN CAPO ALLA SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO

AGGIUDICAZIONE APPARECCHIATURA RMN: CONFERMATA IN CAPO ALLA SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO

IL TAR LECCE CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA CONCESSA DALLA REGIONE PUGLIA

Il Tribunale Amministrativo di Lecce, con sentenza pubblicata in data 28/04/2021, ha rigettato il ricorso proposto da Istituto di Radiologia S.r.l. in merito alla richiesta di verifica di compatibilità per l’installazione/realizzazione di una grande macchina RMN (apparecchiatura di risonanza magnetica), in sostituzione di una precedente RMN settoriale a basso campo, presso il sopra citato Istituto ubicato in San Giorgio Ionico.

I giudici amministrativi hanno ritenuto, invece, di dover confermare la legittimità dell’autorizzazione alla realizzazione per l’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica in capo alla Società Cooperativa Sociale San Bernardo a r. l. Onlus di Grottaglie (TA) difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.

Il contenzioso era stato instaurato in quanto l’Istituto di Radiologia S.r.l. aveva impugnato sia la sopra indicata determinazione dirigenziale che si era pronunciata con parere favorevole alla concorrente Società Cooperativa Sociale San Bernardo a r. l. Onlus, sia il provvedimento con il quale la Regione Puglia esprimeva parere negativo in merito alla medesima richiesta presentata dalla società ricorrente.

L’ Istituto di Radiologia S.r.l. chiedeva pertanto l’annullamento degli atti impugnati con conseguente accertamento e declaratoria del proprio diritto ad ottenere il parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità per l’installazione dell’apparecchiatura medicale, in quanto soggetto istituzionalmente accreditato per le prestazioni relative alla disciplina di Diagnostica per immagine.

Chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’ Istituto di Radiologia S.r.l, i Giudici Amministrativi ne hanno respinto la richiesta, confermando integralmente  il Provvedimento della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, nella parte in cui si ritiene che il fabbisogno di grandi macchine RMN per il Distretto socio-sanitario di Grottaglie, appartenenti alla ASL TA (determinato sulla base degli specifici parametri dell’art. 49 comma 2 della L.R. n. 52/2019) risulta soddisfatto e pertanto si esprime parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità per l’installazione di una ulteriore grande macchina RMN, presentata dalla società ricorrente nel Comune di San Giorgio Ionico.

I Giudici del Tar, rilevata la rituale presentazione dell’istanza da parte della Cooperativa San Bernardo nel bimestre di riferimento, hanno concluso che per quel bimestre non vi erano altre istanze da ritenersi concorrenti, in quanto la domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente principale oltre detto bimestre non poteva essere valutata in comparazione con quella della controinteressata ai sensi dell’art. 49 citato, essendo appunto tardiva.

Risulta quindi accreditata la correttezza della decisione di assentire l’installazione della RMN con potenza superiore a 0,5 Tesla da parte della Società Cooperativa Sociale San Bernardo a r. l. Onlus, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali sostenute dal Comune.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE…