Il Tar Bari estende la qualifica di coltivatore diretto anche alle società cooperative a condizione che nella compagine almeno un socio rivesta tale qualifica

Il Tar Bari estende la qualifica di coltivatore diretto anche alle società cooperative a condizione che nella compagine almeno un socio rivesta tale qualifica

La III sezione del Tar Bari, con ordinanza n. 99 del 3 marzo del 2022, ha accolto la domanda cautelare proposta da una Società Cooperativa Agricola, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti con cui la Regione Puglia ha escluso la riconducibilità di una persona giuridica nella categoria di coltivatore diretto, impedendo in tal modo alla ricorrente di poter ottenere il punteggio ulteriore previsto dall’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta”.

All’opposto, il Tar ha integralmente aderito alla linea difensiva della ricorrente, assistita dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, attribuendo alla società la qualifica di coltivatore diretto ai fini del punteggio premiale.

Duplice, per il Collegio, la ragione su cui si fonda l’Ordinanza: da un lato, il possesso della qualifica di coltivatore diretto in capo al legale rappresentante della Società, che transita dalla persona fisica alla persona giuridica rappresentata; dall’altro, il dato positivo, dovendosi dare valenza risolutiva all’art. 4, comma 2-bis, D.lgs. 99/2004 che, quale norma speciale non anche eccezionale, non soggiace al divieto di interpretazione analogica, di cui all’art. 14 delle preleggi, trovando dunque applicazione nel settore delle sovvenzioni economiche.

Stante, difatti, l’assenza di una definizione di coltivatore diretto, la riconducibilità in tale qualifica anche di una società deve essere risolta attraverso un’interpretazione complessiva e sistematica della normativa di settore, tra l’altro richiamata nell’Avviso pubblico e, perciò, fonte regolatrice della procedura.

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