Il Consiglio di Stato riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie insorte tra società ammesse al Fondo Salva Opere e l’Amministrazione Pubblica

Il Consiglio di Stato riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie insorte tra società ammesse al Fondo Salva Opere e l’Amministrazione Pubblica

Con la sentenza n. 1418 del 28/02/2022 la V sezione del Consiglio di Stato ha accolto le deduzioni e difese avanzate dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, congiuntamente alla collega di studio Avv.  Susanna Bufardeci, in tema di giurisdizione amministrativa nei ricorsi proposti nell’interesse di diverse società beneficiarie del Fondo Salva Opere, riconoscendo  la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente a controversie insorte tra società ammesse al Fondo salva opere e l’amministrazione pubblica aventi ad oggetto gli atti di revoca adottati da quest’ultima per vizi sopravvenuti al decreto di ammissione al suddetto Fondo

A seguito della camera di consiglio del 17/02/2022, relativamente ad un giudizio nel quale lo studio risultava essere domiciliatario, e successiva a quella tenutesi il 27/01/2022 afferente altri quattro giudizi patrocinati dal Professore Saverio Sticchi Damiani con l’Avv. Susanna Bufardeci riguardanti la medesima questione, il Supremo Consesso amministrativo ha cosi affermato: “Nella fattispecie, la revoca dell’ammissione al Fondo salva opere… non consegue all’inadempimento di obblighi imposti direttamente dalla legge o dalla normativa di settore o dal provvedimento concessorio e verificatisi nella fase esecutiva del rapporto, ma ad una valutazione discrezionale, comparativa con gli interessi pubblici a cui la norma è preordinata, connessa asseritamente a ‘fatti imputabili’ alla società richiedente (la quale ha accettato il deposito titoli), posti in essere anteriormente alla totale e definitiva erogazione del contributo e finalizzati agli obblighi stabiliti per detta erogazione.

Emerge all’evidenza che la revoca coinvolge sia esigenze di intervento in autotutela per il ripristino di condizioni di legalità della misura concessiva, sia una diversa valutazione di opportunità effettuata dal MIMS in ordine all’ammissione al Fondo, in base a sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nell’ambito di un potere discrezionale e autoritativo della pubblica amministrazione.

La situazione soggettiva…. è, pertanto, di interesse legittimo, né per ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario può essere invocata la natura vincolata dell’attività amministrativa, argomento invece valorizzato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.

Il Collegio ritiene che, sotto tale profilo, è evidente che il MIMS ha operato una valutazione discrezionale, in ragione alla necessità di perseguire l’interesse pubblico sotteso all’ammissione delle imprese al Fondo, pur avendo, a tale fine, esercitato un potere di natura vincolata.

L’atto vincolato rappresenta comunque l’esercizio del potere amministrativo, quando tale potere è conferito dalla legge per il perseguimento dell’interesse pubblico, con conseguente capacità di degradare posizioni di diritto soggettivo in interesse legittimo, in quanto espressione di ‘supremazia’ o di ‘funzione’, ossia finalizzazione al soddisfacimento di interessi di carattere generale (Cons. giust.amm.reg.sic. 13 settembre 2021, n. 802; Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 8 del 2007).

Da siffatti rilievi consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia tra la società ammessa al Fondo salva opere e l’amministrazione pubblica avente ad oggetto gli atti di revoca adottati da quest’ultima per vizi sopravvenuti al decreto di ammissione, in quanto le relative contestazioni attengono ai presupposti dell’esercizio del potere di autotutela decisoria da parte dell’amministrazione, nei confronti del quale il soggetto inciso non vanta una situazione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo (v. Cass., Sez. Un., 11.7.2018, n. 18241).

Grazie a questa statuizione le appellanti potranno ritornare dinanzi al Tar (giudice più adatto a decidere la controversia) e ottenere una pronuncia nel merito in tempi più rapidi rispetto al processo civile.

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