Il Consiglio di Stato respinge l’appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: illegittimo il provvedimento di revoca del finanziamento fondato sulla mera e non giustificata estensione automatica degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia dal consorzio al consorziato

Il Consiglio di Stato respinge l’appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: illegittimo il provvedimento di revoca del finanziamento fondato sulla mera e non giustificata estensione automatica degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia dal consorzio al consorziato

Con la sentenza n. 4673, pubblicata in data 8 giugno 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l’annullamento e/o la riforma della sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso, proposto da Italia Olivicola Consorzio Nazionale s.c.a r.l., avverso il provvedimento con cui il Ministero ha revocato i contributi concessi nel 2018 a C.N.O. e Unasco (poi fuse per incorporazione in Italia Olivicola s.c.a r.l.) per la realizzazione di alcuni programmi di potenziamento dell’olivicoltura italiana.

In particolare, il Ministero, con il proprio gravame, ha offerto una lettura del dato normativo non condivisa né dal primo Giudice né dal Consiglio di Stato. L’appellante ha, invero, insistito nel sostenere che l’art. 85, comma 2, lett. b), del d.lgs. 159/2011, consenta l’estensione automatica degli effetti di una misura interdittiva antimafia dal consorziato al consorzio, in ragione di una lettura distorta della disposizione che richiederebbe alle amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia nei confronti di «ciascuno dei consorziati […] nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari al 5 per cento».

Il Consiglio di Stato ha offerto un’interpretazione del dato positivo opposta rispetto a quella proposta dall’appellante, accogliendo le tesi difensive promosse dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani congiuntamente all’Avv. Fabio Lucchesi che, nel sostenere l’infondatezza dell’appello, hanno dimostrato e confermato l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado. Il Collegio ha, dunque, chiarito che il Ministero, a norma del richiamato art. 85, comma 2, lett. b), c.a.m., è tenuto a richiedere il rilascio dell’informativa antimafia al Prefetto territorialmente competente, non potendo “estendere automaticamente gli effetti interdittivi dell’informazione antimafia, a carico di Conasco, nei confronti di Unasco, poi fusasi per incorporazione con C.N.O. (ora Italia Olivicola), senza che fosse prima intervenuto un provvedimento del Prefetto, l’unico, nel nostro ordinamento, competente a valutare, ai fini antimafia, la situazione di Unasco e/o, poi, di C.N.O., per acclarare se sussistessero o meno elementi di infiltrazione mafiosa all’interno delle stesse”, precisando altresì che “la nuova valutazione prefettizia nei confronti di tali soggetti non si sarebbe dovuta fondare sull’automatica estensione degli effetti interdittivi del provvedimento emesso nei confronti di Conasco, nemmeno ai sensi del richiamato art. 85, ma avrebbe dovuto vagliare attentamente la circostanza della partecipazione, superiore al 5%, unitamente ad altri elementi, che lasciassero ritenere l’esistenza di stretti legami societari o di cointeressenze economiche tra detti soggetti sì da costituire, nella realtà dei fatti, un unicum imprenditoriale”.

La prodromica e indefettibile valutazione ai fini antimafia di esclusiva competenza delle Prefetture risulta, nel caso di specie, del tutto mancante e “a tale mancanza, da parte dell’organo competente in base al codice antimafia e, cioè, la Prefettura, non può certo sopperire, come pretende il Ministero in base alla citata interpretazione dell’art. 85 del d. lgs. n. 159 del 2011, un preteso, illegittimo, automatismo estensivo degli effetti interdittivi da parte dell’autorità che eroga i contributi, radicalmente contrario al principio di legalità, con il corollario della tassatività, sostanziale e processuale, che anima il diritto della prevenzione antimafia (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105)”.

Il finanziamento precedentemente revocato può pertanto essere riconosciuto per intero, con conseguente legittima prosecuzione di tutte le attività da parte di Italia Olivicola.

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