Il Consiglio di Stato, con Ordinanza pubblicata in data 30 settembre 2022, accogliendo le tesi difensive di un collegio difensivo con il Prof. Saverio Sticchi Damiani, ha affermato un importante principio in ordine agli effetti della rilevata incompatibilità del singolo componente della commissione aggiudicatrice, precisando che l’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici non impone in tale caso la necessaria sostituzione di tutti i componenti dell’organo collegale.
Il principio è stato sancito nell’ambito di un contenzioso riguardante la procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti degli immobili di una Azienda Ospedaliera Universitaria.
Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato pare aver superato quanto affermato fino a quel momento da precedente giurisprudenza (in relazione però alle precedente disciplina contenuta nell’abrogato D.lgs. 163/2006), chiarendo che l’art. 77 comma 11 del nuovo Codice (D.lgs. 50/2016), nel disciplinare il rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti a causa di un rilevato vizio di incompatibilità, “non impone la rinnovazione integrale della commissione aggiudicatrice qualora il precedente annullamento dell’aggiudicazione sia stato determinato da un vizio nella composizione della precedente commissione”.
È stata ritenuta legittima, dunque, la sostituzione del solo componente di cui sia stata rilevata l’incompatibilità e non dell’intera commissione, la cui integrale rinnovazione in passato era stata considerata necessaria per eliminare ogni possibile rischio di condizionamento, eventualmente già intervenuto ad opera del componente incompatibile, sull’attività e i giudizi degli altri commissari.