TAR CATANZARO: SOSPESA INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

TAR CATANZARO: SOSPESA INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

IL TAR SOSPENDE INTERDITTIVA IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE SULL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 159/2011

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con decreto presidenziale del 12.03.2021, ha disposto la sospensione dell’interdittiva antimafia emessa in data 5.03.2021 dalla Prefettura di Catanzaro a carico della società S. S.r.l., difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Massimiliano Carnovale.

I giudici amministrativi hanno accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società, avendo “ritenuto sussistente oltre al grave pregiudizio anche l’elemento dell’urgenza” e avendo altresì “valutato l’avvenuto deposito, avanti al competente organo giurisdizionale, in data 10/3/21, dell’istanza di ammissione dell’impresa alla misura di cui all’art. 34 bis del codice antimafia;” [come riportato nel provvedimento del TAR Catanzaro, non ostensibile per ragioni di privacy].

Una società può richiedere, infatti, l’ammissione alla misura del controllo giudiziario ogni qualvolta – nell’arco della vita dell’impresa- questa sia colpita da interdittiva, la stessa sia sub iudice e il supposto pericolo di contaminazione ravvisato dalla Prefettura sia ritenuto meramente occasionale e, quindi, superabile con il monitoraggio di un controllore giudiziario nominato dal Tribunale, consentendo così la prosecuzione dell’attività dell’impresa e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro.

Il TAR Catanzaro, quindi, tenendo conto anche del fatto che la trattazione della domanda cautelare ordinaria, nel rispetto dei termini dilatori di legge, non si sarebbe potuta svolgere prima di aprile 2021, in attesa del pronunciamento del Tribunale circa la sussistenza dei requisiti in capo alla società per l’ammissione alla misura del controllo giudiziario, ha ritenuto di poter concedere la tutela cautelare monocratica richiesta, con l’obiettivo di salvaguardare medio tempore il tessuto occupazionale e il proseguimento dell’attività lavorativa.

Con successiva ordinanza n. 232 del 15 aprile 2021, poi, il TAR, valutando ancora una volta l’avvenuta “presentazione da parte del ricorrente di tempestiva istanza di ammissione al controllo giudiziario”, la “incidenza dell’ammissione al controllo giudiziario sul processo amministrativo di impugnazione dell’interdittiva antimafia” e “i pregiudizi imminenti ed irreparabili specificati nella memoria difensiva di gravità tale da non consentire l’attesa della definizione del procedimento cautelare”, ha disposto il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare all’esito della decisione del Giudice della prevenzione, prorogando così la sospensione concessa con il sopra indicato decreto presidenziale.

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