TAR CATANZARO SOSPENDE INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ LEADER NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

TAR CATANZARO SOSPENDE INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ LEADER NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

IL TAR SOSPENDE INTERDITTIVA IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE SULL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34 BIS d.lgs. n. 159/2011.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con decreto presidenziale n. 128 del 27.02.2021, confermato da successiva ordinanza n. 664 del 25.03.2021, ha disposto la sospensione dell’interdittiva antimafia emessa in data 5.02.2021 dalla Prefettura di Catanzaro a carico di una società leader nel settore delle costruzioni civili e industriali, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, dall’Avv. Salvatore Iannotta, dall’Avv. Oreste Morcavallo e dall’Avv. Salvatore Celso.

I giudici amministrativi, ritenuto che la società ricorrente per effetto del provvedimento impugnato potesse subire “notevoli conseguenze sfavorevoli all’attività di impresa”, tenuta in considerazione “la documentazione depositata in allegato al ricorso a sostegno dei sopramenzionati profili di periculum incidenti sulla impresa istante” nonché “l’ istanza ex art. 34 bis (controllo giudiziario delle aziende) del Codice Antimafia presentata dalla ricorrente al Tribunale della Prevenzione di Catanzaro” [come riportato nel provvedimento del TAR Catanzaro, non ostensibile per ragioni di privacy] hanno, quindi, dapprima accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società e successivamente, una volta accolta da parte del Tribunale competente la richiesta della società di essere sottoposta a controllo giudiziario, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla pronuncia cautelare sul provvedimento prefettizio in funzione “degli effetti sospensivi dell’ammissione al controllo giudiziario art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011 sulla sussistenza delle cause di cui all’art. 80 co. 2 c.c.p. (espresso richiamo agli effetti sospensivi degli effetti pregiudizievoli dell’interdittiva per come modificato dal d.l. n. 32/19), e della ratio dell’ammissione al controllo giudiziario”.

L’ammissione alla misura del controllo giudiziario consente, infatti, alla società colpita da interdittiva, che abbia impugnato tale provvedimento e la cui infiltrazione sia ritenuta occasionale, di riprendere integralmente la propria attività sotto il monitoraggio svolto da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale.

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