TAR CATANZARO: ILLEGITTIMA LA NUOVA INTERDITTIVA EMESSA A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO, IN ESITO A CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34 BIS D. LGS. 159/2011 DEFINITO POSITIVAMENTE, IN QUANTO GLI ELEMENTI POSTI A FONDAMENTO RISULTANO ANTECEDENTI ALLA PRIMA INTERDITTIVA

TAR CATANZARO: ILLEGITTIMA LA NUOVA INTERDITTIVA EMESSA A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO, IN ESITO A CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34 BIS D. LGS. 159/2011 DEFINITO POSITIVAMENTE, IN QUANTO GLI ELEMENTI POSTI A FONDAMENTO RISULTANO ANTECEDENTI ALLA PRIMA INTERDITTIVA

TAR SOSPENDE NUOVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA DALLA PREFETTURA DI CATANZARO NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ CHE HA CONCLUSO POSITIVAMENTE IL TRIENNIO DI CONTROLLO GIUDIZIARIO, AVENDO RILEVATO CHE GLI ELEMENTI POSTI A FONDAMENTO DELLA SECONDA INTERDITTIVA FOSSERO GIA’ SUPERATI  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con ordinanza pubblicata il giorno 23 settembre 2021, ha ritenuto illegittima l’informazione antimafia interdittiva rilasciata in data 5 marzo 2021, dal Prefetto di Catanzaro, a carico di una società leader nel settore delle costruzioni, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, avendo rilevato che tale interdittiva fosse stata emessa, a seguito di aggiornamento, in esito a controllo giudiziario ex art. 34 bis del codice antimafia, definito positivamente.

Il Giudice Amministrativo ha, inoltre, sottolineato come gli elementi posti dalla Prefettura a fondamento dell’interdittiva, siano risultati antecedenti all’applicazione della precedente informazione interdittiva, tanto da essere stati “oggetto di emenda grazie all’intervento degli organi di controllo” e i rapporti commerciali intrattenuti dalla società durante il periodo di controllo giudiziario “non risultano per come riportati essere significativi tanto che il Tribunale della prevenzione ha dato atto di percorso con esito favorevole”.

Per il TAR Catanzaro, la Prefettura non appare, dunque, aver “indicato elementi significativi di attuale pericolo di interferenza mafiosa”, tali da giustificare l’emissione di una nuova interdittiva nei confronti di una società che ha condotto un percorso virtuoso, posto in essere con l’ammissione alla misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis d. lgs. 159/2011 e culminato con esito positivo, che sarebbe stato, in tal modo, del tutto vanificato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE…