IL TAR SOSPENDE INTERDITTIVA ANTIMAFIA A PERSONA FISICA NON IMPRENDITORE AVENDO RILEVATO OLTRE ALLA NON SUSSISTENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ATTUALE PERICOLO DI PERMEABILITÀ MAFIOSA ANCHE LA DUBBIA APPLICABILITA’ DEL REGIME DELLE INTERDITTIVE ANTIMAFIA ALLA PERSONA FISICA SVINCOLATA DALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE.
Con ordinanza pubblicata il 7 ottobre 2021 il Tar Catanzaro ha sospeso l’interdittiva antimafia che la Prefettura di Catanzaro aveva emesso nel dicembre 2020 nei confronti di un soggetto, persona fisica, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, in virtù della rilevata non sussistenza di elementi significativi di attuale pericolo di interferenza mafiosa.
Se pur in fase cautelare, il TAR ha sospeso la sopra citata interdittiva antimafia, avendo rilevato, tra l’altro, che potrebbe sussistere l’illegittimità dell’interdittiva adottata nei confronti di una persona fisica non imprenditore perché in contrasto con le disposizioni del Codice Antimafia, che collegano l’istituto all’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Tale valutazione sarebbe avvalorato dal fatto che la giurisprudenza è nel senso di negare il controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis, co. 6, del codice antimafia (istituto rivolto alle società colpite da interdittiva antimafia) alla persona fisica non imprenditore.
La questione sarà approfondita nella sede di merito.