PGH BEACH S.R.L.: DICHIARATA DAL TRIBUNALE DI LECCE LA CESSAZIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO CON ESITO FAVOREVOLE PER ACCERTATA ASSENZA DI QUALSIVOGLIA PERICOLO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

PGH BEACH S.R.L.: DICHIARATA DAL TRIBUNALE DI LECCE LA CESSAZIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO CON ESITO FAVOREVOLE PER ACCERTATA ASSENZA DI QUALSIVOGLIA PERICOLO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Con provvedimento del 27.3.2023 il Tribunale di Lecce, Sezione Misure di Prevenzione (Pres. Dott. Verderosa; Rel. Dott. Gatto; Cons. Dott. Gallo), ha dichiarato cessato, con esito favorevole, il periodo di controllo giudiziario disposto due anni fa nei confronti della società PGH Beach s.r.l., società che opera nel settore turistico-balneare e titolare del Lido Calamarin a Torre dell’Orso.

La vicenda ha origine ben due anni fa, nel momento in cui la società è stata colpita da interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Lecce sul presupposto che potesse esserci un pericolo di infiltrazione mafiosa.

All’epoca dei fatti, la società ha chiesto e ottenuto, dal Tribunale della Prevenzione, di essere ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 bis, co. 6 del codice antimafia, al fine di dimostrare, mediante il monitoraggio da parte di soggetti nominati dal Tribunale, l’assoluta trasparenza dell’operato societario e l’assenza di collegamenti con la malavita.

Alla scadenza del biennio di controllo concesso, il Giudice della Prevenzione, chiamato ad esprimersi sui risultati della procedura, dopo aver precisato che già al momento dell’ammissione dell’azienda a controllo giudiziario, due anni fa, il pericolo di soggezione o di agevolazione mafiosa dell’azienda si prefigurava assolutamente remoto e improbabile, oggi, a valle di un biennio di monitoraggio, ha chiaramente concluso come “i due anni di controllo giudiziario non abbiano palesato alcuna contiguità o vicinanza della PGH Beach s.r.l. ad ambienti o personaggi malavitosi, né alcun potenziale pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione e conduzione della società” . Tale conclusione, peraltro, era stata invocata nell’udienza conclusiva della procedura anche dal Pubblico Ministero e dalla Difesa della società (assistita dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Andrea Sambati).

Si legge, quindi, nelle conclusioni del provvedimento del Tribunale che “il controllo giudiziario ammesso su istanza di parte, ai sensi dell’art. 34 bis del codice antimafia – in conformità a quanto richiesto dal Pubblico Ministero e dalla Difesa della società, può dunque, dirsi positivamente concluso alla sua scadenza naturale, dovendo recisamente escludersi, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, ogni sospetto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare la gestione della società in esame”.

“I due anni di controllo giudiziario” – ha commentato il Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani –sono serviti esclusivamente a dimostrare in concreto quanto da sempre sostenuto circa l’assoluta estraneità della società ad ambienti mafiosi. Questo provvedimento sgombera il campo da ogni possibile dubbio sulla trasparenza e correttezza dell’operato dell’impresa”.

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