LAMEZIA TERME: TAR CALABRIA ANNULLA INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DI CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI SERVIZI DI PULIZIA

LAMEZIA TERME: TAR CALABRIA ANNULLA INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DI CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI SERVIZI DI PULIZIA

IL TAR CATANZARO, CON SENTENZA DI PRIMO GRADO, ANNULLA INTERDITTIVA EMESSA DALLA PREFETTURA DI CATANZARO NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ DI LAMEZIA TERME

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha annullato l’interdittiva antimafia notificata in data 24.05.2018 dalla Prefettura di Catanzaro alla società S. S.r.l., difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, dall’Avv. Massimiliano Carnovale e dall’Avv. Fausto Troilo.

I giudici amministrativi, già in fase cautelare, avevano accordato, con decreto monocratico, la tutela richiesta dalla società in quanto era apparso “apprezzabile il profilo del danno grave ed irreparabile connesso ai risvolti occupazionali” che “una interruzione immediata dell’attività d’impresa” avrebbe determinato.

In data 27.09.2018 il TAR ha, altresì, confermato con ordinanza la tutela cautelare già concessa, ritenendo, da una prima sommaria delibazione, fondato il ricorso sul presupposto che gli elementi ravvisati dalla Prefettura fossero remoti. Parimenti, ha ritenuto “l’immanenza nella materia considerata del periculum in mora”, sospendendo, così, l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Con sentenza di primo grado n. 1213 del 13 giugno 2019, il TAR Catanzaro ha, infine, concluso per l’annullamento della misura interdittiva, ritenendo “il compendio indiziario che ha motivato la determinazione prefettizia (..) privo dell’univocità e della serietà necessarie a sostenere un provvedimento prefettizio, giacché il pericolo di influenza criminale” risultava “oggettivamente remoto” e il provvedimento interdittivo “privo dei presupposti necessari per la sua emissione”.

Il Giudice Amministrativo ha così disposto l’accoglimento del ricorso travolgendo con l’annullamento del provvedimento interdittivo anche tutti “gli atti amministrativi ad esso conseguenti oggetto di impugnativa, con assorbimento di tutti i restanti motivi di ricorso” [come riportato nel provvedimento del Tar Catanzaro, non ostensibile per ragioni di privacy].

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