LA NECESSARIA RICONDUCIBILITÀ DEL DESTINATARIO DELLA MISURA INTERDITTIVA ANTIMAFIA NELLA CATEGORIA DEGLI “OPERATORI ECONOMICI”: IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE L’IMPRESCINDIBILE COLLEGAMENTO TRA PERSONA FISICA E ATTIVITÀ DI IMPRESA

LA NECESSARIA RICONDUCIBILITÀ DEL DESTINATARIO DELLA MISURA INTERDITTIVA ANTIMAFIA NELLA CATEGORIA DEGLI “OPERATORI ECONOMICI”: IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE L’IMPRESCINDIBILE COLLEGAMENTO TRA PERSONA FISICA E ATTIVITÀ DI IMPRESA

La terza sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 240/2022, ha rigettato l’appello cautelare promosso dalla Prefettura di Catanzaro, accogliendo pienamente le doglianze avanzate dalla difesa del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani che, congiuntamente all’avv. Massimiliano Carnovale, ha fatto emergere, come già in primo grado, l’aporia logica e normativa di una misura interdittiva antimafia adottata nei confronti di persona fisica, essendo stato il proprio cliente interessato da informazione antimafia senza che venisse in rilievo alcuna sua attività imprenditoriale.

Nello specifico, il Consiglio di Stato, partendo dal dato positivo, ha chiarito come le informazioni antimafia interdittive debbano riguardare specificatamente gli “operatori economici”, potendo dunque attingere la persona fisica solo qualora la stessa coincida con la ditta individuale.

Considerata, inoltre, la funzione dell’informazione antimafia di attestare la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazioni mafiosa, deve ritenersi inammissibile, perché illogica ed errata, una misura interdittiva rivolta nei confronti di una persona fisica quando l’attività interessata dall’accertamento, e quindi potenzialmente passibile di futura contaminazione, sia slegata integralmente dall’attività imprenditoriale.

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