LA DEROGA AL PRINIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DEGLI EFFETTI DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO RICONOSCIUTA DAL TAR CALABRIA NELL’IPOTESI  IN CUI L’AMMISSIONE AL CONTROLLO GIUDIZIARIO AVVENGA IN FASE ANTERIORE ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO

LA DEROGA AL PRINIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DEGLI EFFETTI DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO RICONOSCIUTA DAL TAR CALABRIA NELL’IPOTESI  IN CUI L’AMMISSIONE AL CONTROLLO GIUDIZIARIO AVVENGA IN FASE ANTERIORE ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO

Il Tar Calabria, con sentenza del 22 marzo 2022, ha accolto il ricorso proposto da una Società, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, annullando il provvedimento di esclusione da una gara d’appalto indetta da ANAS, adottato a seguito di informazione interdittiva antimafia, quest’ultima sospesa dapprima con decreto cautelare monocratico del Tar e, in seguito, per effetto dell’ammissione della società al controllo giudiziario.

I Giudici amministrativi, condividendo integralmente la tesi sostenute dalla difesa della Società, hanno chiarito la portata degli effetti dell’ammissione al controllo giudiziario sul provvedimento di esclusione. Pur riconoscendo ­­­­­cogenza al principio, consolidato in giurisprudenziale, della irretroattività degli effetti derivanti dall’ammissione del controllo giudiziario ai fini della permanenza dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico, il TAR ne ha limitato la portata in considerazione della necessità di “lasciare una chance favorevole all’impresa che abbia ottenuto della “bonifica” durante la gara pubblica”, ribadendo così quanto già statuito dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4619/2021, ha riconosciuto la possibile estensione degli effetti favorevoli dell’istituto di cui all’art. 34 bis cod. antimafia sugli atti contrattuali della fase successiva alla stipulazione del contratto.

Il Tar Calabria ha così ritenuto che “alla luce del dato normativo e dello scopo del controllo giudiziario la retroattività degli effetti dell’interdittiva possa predicarsi oltre che per la fase successiva all’esecuzione, per come affermato dal Giudice di appello, anche per la fase antecedente la verifica dei requisiti in esito all’aggiudicazione. Ove l’impresa concorrente sia colpita da interdittiva l’esclusione può essere effettivamente congelata dall’intervento del controllo giudiziario se sopraggiunto anteriormente al momento di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario” dando così “all’impresa diligente nell’impugnare l’interdittiva e nel presentare le sue carte al Giudice della prevenzione (..) quell’ancora di salvezza di legalità/sopravvivenza che il controllo giudiziario mira a tutelare”.

L’apertura da parte della giurisprudenza amministrativa, tanto del Tar quanto del Consiglio di Stato, alla possibilità di derogare al principio di persistenza nella titolarità dei requisiti in capo alla società che partecipa alla gara si giustifica in ragione di una valutazione specifica e concreta delle condizioni e dei fatti di causa, risultando così “logica ed eccezionale conseguenza dell’istituto del controllo giudiziario”.

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