INTERDITTIVA ANTIMAFIA: TAR CATANZARO SOSPENDE EFFETTI PER SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN ESECUZIONE DI COSTRUZIONI EDILI PER CONTO DI P.A.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA: TAR CATANZARO SOSPENDE EFFETTI PER SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN ESECUZIONE DI COSTRUZIONI EDILI PER CONTO DI P.A.

IL TAR SOSPENDE INTERDITTIVA ANTIMAFIA IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE SULL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34 BIS d.lgs. n. 159/2011

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con decreto cautelare del 29.12.2020, confermato dalla successiva ordinanza n. 197 del 28.01.2021, ha disposto la sospensione dell’interdittiva antimafia notificata in data 7.12.2020 dalla Prefettura di Catanzaro alla società S. S.r.l., difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Massimiliano Carnovale.

I giudici amministrativi “considerato sussistente il requisito del periculum con riferimento al grave pregiudizio riveniente a carico della prosecuzione dell’attività aziendale dall’esecuzione dell’atto impugnato così come rappresentata in gravame pure mediante documentazione allegata al medesimo” e valutato, altresì, l’avvenuto deposito da parte della società “avanti al competente organo giurisdizionale, dell’istanza di ammissione dell’impresa alla misura di cui all’art. 34 bis del codice antimafia;”[come riportato nel provvedimento del Tar Catanzaro, non ostensibile per ragioni di privacy], hanno accolto l’istanza cautelare ai fini della prosecuzione dei rapporti in corso e di eventuali provvedimenti di recupero somme, in attesa del pronunciamento del Tribunale Penale circa la sussistenza dei requisiti in capo alla società per l’ammissione alla misura del controllo giudiziario.

Una società, infatti, può richiedere l’ammissione alla misura del controllo giudiziario ogni qualvolta – nell’arco della vita dell’impresa – questa sia colpita da interdittiva, la stessa sia sub iudice e il supposto pericolo di contaminazione ravvisato dalla Prefettura sia ritenuto meramente occasionale e quindi, superabile con il monitoraggio di un controllore giudiziario nominato dal Tribunale, consentendo così la prosecuzione dell’attività dell’impresa e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro.

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