Il Tar Bari con la recente pronuncia n. 1745 del 19.12.2022 (presidente Rita Tricarico, relatore Lorenzo Ieva) ha affrontato la la questio iuris del rapporto tra “controllo giudiziario” ai sensi dell’art. 34 bis, co. 6 del codice antimafia, conclusosi favorevolmente, e le successive valutazioni di “polizia di prevenzione” esperite dal Prefetto in sede di aggiornamento dell’interdittiva antimafia.
Il Giudice Amministrativo, accogliendo le tesi difensive del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha ritenuto che la Prefettura non possa prescindere dal controllo giudiziario e dai suoi esiti, dovendosi fare, invece, adeguatamente carico degli esiti favorevoli del controllo giudiziario e non potendo legittimamente riadottare un provvedimento interdittivo sulla base dei medesimi fatti già apprezzati nella prima interdittiva.
Ciò in quanto “le misure di prevenzione non possono durare ad infinitum. Di per sé le stesse sono provvisorie, hanno una finalità cautelativa”, per l’effetto, “una riedizione del provvedimento interdittivo richiede una motivazione accurata la quale evidenzi in base ad elementi indiziari nuovi che un’azienda sia cointeressata, secondo la regola del più probabile che non, a fenomeni di permeabilità di tipo mafioso”, dovendosi produrre, quindi, una evidenziata motivazione congrua sulla base di atti univoci che non si limitino a ripetere quanto già dedotto nella prima interdittiva.
Il TAR prosegue chiarendo, inoltre, che, nel caso di specie, il fatto che la Prefettura non abbia nemmeno preso in considerazione gli strumenti di prevenzione collaborativa previsti dalla novella normativa introdotta dall’art. 94 bis del codice antimafia, costituisca “eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità del potere esercitato, nella misura in cui si è preferito rieditare l’interdittiva anziché esplorare la possibilità di attivare la prevenzione collaborativa, con proficuità”.
Si tratta di una pronuncia di grande rilievo interpretativo, giacché conferisce il giusto coordinamento tra due istituti afferenti a settori diversi, comprendendo a pieno la ratio che ha spinto il legislatore a mitigare gli effetti delle interdittive con l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis del codice antimafia, nell’ottica di un pieno recupero dell’impresa e sua riabilitazione nel mercato in regime di legalità, dovendosi ricorrere all’adozione di una nuova interdittiva solo come estrema ratio nell’ipotesi in cui sussistano fatti nuovi, sfuggiti al controllore giudiziario, idonei a superare gli esiti favorevoli della misura.