Con sentenza n. 13574 del 28.12.2021 il Tar Lazio (Roma) ha accolto il ricorso avverso il silenzio promosso da una società agricola impegnata nel settore dell’energia, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, riconoscendo l’obbligo in capo all’Amministrazione procedente di dare riscontro ad un’istanza di riattivazione di rapporti contrattuali risolti in ragione di un’informativa antimafia interdittiva, tutte le volte in cui si sia in presenza di accadimenti sopravvenuti, fatti non considerati ovvero ulteriori ragioni giuridiche.
Il principio generale che nega l’obbligo della p.a. di provvedere in autotutela subisce, quindi, una deroga in presenza di elementi di novità che impongono all’Amministrazione l’obbligo di riattivare il procedimento e di riesaminare (rectius esaminare anche per la prima volta) l’istanza.
Nel caso di specie, elemento sopravvenuto oggetto di necessaria valutazione è il parere rilasciato dal giudice delegato della procedura di controllo giudiziario a cui la società attinta da interdittiva antiamafia è stata ammessa, a seguito di un suo intervento in tema di prosecuzione dell’attività aziendale.
L’inerzia della P.A. a fronte di uno specifico intervento del giudice delegato è quindi idonea per il Tar a integrare un silenzio inadempimento cui consegue l’obbligo dell’Amministrazione di riattivare il procedimento e decidere in merito all’istanza.