IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA NEI CONFRONTI DI PERSONA FISICA NON RICONDUCIBILE NELLA CATEGORIA DEGLI “OPERATORI ECONOMICI”.

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA NEI CONFRONTI DI PERSONA FISICA NON RICONDUCIBILE NELLA CATEGORIA DEGLI “OPERATORI ECONOMICI”.

Il Consiglio di Stato, sezione terza (presidente Noccelli, relatore Ferrari) con sentenza n. 10674 del 6.12.2022, accogliendo le tesi difensive del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dell’Avv. Massimiliano Carnovale, ha confermato la sentenza del TAR Catanzaro n. 856 del 20.05.2022 dichiarando illegittima l’informazione antimafia interdittiva adottata ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 nei confronti di persona fisica estranea alla qualità di operatore economico avendo considerato “evidente come a legittimare l’interdittiva sia la connessione alla attività economica svolta dal soggetto vicino alla criminalità organizzata, attività da espungere dal circuito dell’economia legale”.

Nel respingere l’appello proposto dalla Prefettura di Catanzaro, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto condivisibile quanto sostenuto in primo grado dal TAR Catanzaro per il quale le informazioni antimafia interdittive, attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, “riguardano unicamente soggetti che siano ascrivibili alla categoria degli “operatori economici” – comprensiva delle persone giuridiche (società, imprese, associazioni) ovvero a quella delle ditte individuali, laddove la ditta coincida con la persona fisica – mirando, quindi, tale misura cautelare ad evitare che la criminalità organizzata entri nella economia.”

Nella pronuncia è stato sottolineato, inoltre, come ciò sia stato ribadito anche dal giudice delle leggi che, nella recente sentenza 19 luglio 2022 n. 180, richiamando proprio la giurisprudenza del TAR calabrese, ha affermato che nonostante l’informazione antimafia comporti in sostanza accertamenti su persone fisiche, “questa mira a verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare l’attività di società o imprese cui tali soggetti siano collegati” chiarendo in definitiva che il “provvedimento in questione può riguardare solo gli operatori economici che siano persone giuridiche o imprese individuali”.

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