CONFERMATA L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PER GLI ENTI DEL SSN DEL VALORE DI 84 MILIONI DI EURO
Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata in data 24.06.2021, ha affermato un importante principio interpretativo in materia di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione nel procedimento di gara.
A parere del Consiglio di Stato“deve preliminarmente osservarsi che il pur indiscussoprincipio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto principio generale del procedimento di gara (necessariamente destinato, quindi, ad essere adattato alla specificità della fattispecie che venga di volta in volta in rilievo), deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo. Corollario di tale rilievo è che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all’ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – vuoi per la durata dell’interruzione, vuoi per altre ragioni – essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati”.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello con il quale si lamentava la mancata esclusione della società aggiudicataria dell’appalto, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, in virtù della intervenuta interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura successivamente al momento della presentazione dell’offerta.
Nella motivazione della decisione è stata valorizzata la circostanza che l’impresa, subito dopo l’emissione dell’interdittiva antimafia, era stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili per lo svolgimento dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 159/2011, con contestuale sospensione in via automatica degli effetti dell’interdittiva antimafia.
In tale situazione il Consiglio di Stato ha sottolineato che il carattere temporaneo dell’interdizione “collide con l’attribuzione alla stessa di effetti definitivamente preclusivi della chance di aggiudicazione, quali deriverebbero dall’esclusione dell’impresa colpita da un provvedimento interdittivo nel corso del procedimento di gara, laddove la stessa sia reintegrata nella sua piena capacità giuridica (per effetto della cessazione del regime interdittivo) nelle more della sua definizione.”