CONSIGLIO DI STATO: CONCLUSO IL TRIENNIO DI CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 159/2011, E’ STATA SOSPESA L’EFFICACIA DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA IN ATTESA DELL’AGGIORNAMENTO DEL PREFETTO

CONSIGLIO DI STATO: CONCLUSO IL TRIENNIO DI CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 159/2011, E’ STATA SOSPESA L’EFFICACIA DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA IN ATTESA DELL’AGGIORNAMENTO DEL PREFETTO

SOSPESA INTERDITTIVA ANTIMAFIA IMPUGNATA IN PRIMO GRADO CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI IN CORSO, AVVIATI O PROSEGUITI DALLA SOCIETÀ DURANTE CONTROLLO GIUDIZIARIO

Il Consiglio di Stato, con decreto presidenziale pubblicato in data 13 luglio 2021, ha accolto l’istanza con la quale una società leader nel settore della costruzione di edifici, opere speciali in cemento armato e pavimentazioni stradali, destinataria di interdittiva antimafia nel 2017 e ammessa per tre anni al controllo giudiziario, aveva richiesto, alla scadenza del predetto controllo, la sospensione dell’interdittiva nelle more dell’aggiornamento della posizione antimafia da disporsi ad opera del Prefetto.

Con il sopracitato decreto, il Presidente del Consiglio di Stato, accogliendo le tesi difensive del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dell’Avv. Massimiliano Carnovale, ha sottolineato come in considerazione dello spirito cui la misura del controllo ex art. 34 bis del D.lgs. n. 159/2011  è orientata e della conclusione positiva del triennio di controllo giudiziario all’esito di tutte le relazioni dell’amministratore giudiziario che indicano la correttezza della gestione della società durante tale periodo, una mancata sospensione giudiziale dell’interdittiva, alla scadenza del controllo giudiziario e nelle more di un aggiornamento da parte del Prefetto, vanificherebbe la ratio della misura.

Nello specifico, il Supremo Consesso ha, infatti, disposto che “nelle more di detta valutazione, che si auspica intervenga rapidamente, non può essere consentita la revoca dei contratti in corso di esecuzione – per i quali appunto il controllo ha condotto a valutazioni positive – se non vanificando, il che è inammissibile, la portata dell’art. 34 bis che offre alla impresa la possibilità di proseguire le attività con costante monitoraggio, e che rappresenta la misura utile a dimostrare la tenuta complessiva del codice antimafia nella materia, sotto il profilo del riguardo anche alle esigenze della impresa e al diritto all’attività economica”.

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