IL TAR LAZIO HA ACCOLTO, CON UN NUOVO ORIENTAMENTO, IL RICORSO PROMOSSO DALLA COMPAGNIA ITALIANA DELLA NAVIGAZIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL MIT/MIMS LE AVEVA IRROGATO SANZIONI PER ASSERITE VIOLAZIONI CONTRATTUALI

IL TAR LAZIO HA ACCOLTO, CON UN NUOVO ORIENTAMENTO, IL RICORSO PROMOSSO DALLA COMPAGNIA ITALIANA DELLA NAVIGAZIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL MIT/MIMS LE AVEVA IRROGATO SANZIONI PER ASSERITE VIOLAZIONI CONTRATTUALI

Il Tar Lazio, con un nuovo orientamento espresso con la sentenza n. 3211/2022, pubblicata il 21 marzo 2022, ha accolto il giudizio, R.G. n. 6852/2018, promosso dalla Compagnia Italiana della Navigazione avverso il provvedimento con il quale il MIT le aveva applicato nel 2018 penalità per asserite violazioni contrattuali relativamente all’utilizzo dell’unità navale Bonaria (quale mezzo sostitutivo) sulla linea Civitavecchia –Olbia, nel periodo dal 5 al 30 novembre 2017.

La terza sezione del Tar Lazio ha pienamente condiviso le difese da sempre sostenute dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani unitamente alla collega di studio Avv. Susanna Bufardeci. In particolare, il Tar Lazio, quanto al provvedimento impugnato, ha rilevato: “profili di contraddittorietà interna e di carenza di presupposti ove si consideri che la motivazione dà espressamente atto che …pur ritenendo che l’unita navale Bonaria sulla linea Civitavecchia – Olbia, nel periodo contestato, ha soddisfatto il soddisfacimento della domanda di trasporto, questa Amministrazione deve comunque constatare che l’utilizzo di tale unità navale sulla linea in questione viola l’art. 5, comma 1 lett. a) e lett. d) della Convenzione, nonché l’Allegato A (Assetto dei servizi per singola linea, punto 1) Tipologia del mezzo navale. Siffatta presa d’atto della idoneità del mezzo impiegato dalla Compagnia ricorrente a soddisfare la domanda di trasporto, appare dirimente in ordine all’avvenuto assolvimento da parte della prima agli obblighi di servizio inerenti alla corretta realizzazione dei bisogni collettivi inerenti al trasporto marittimo.…”Risulta pertanto non fondato l’addebito mosso alla ricorrente con il provvedimento all’esame del Collegio ed assunto a fondamento dell’irrogazione delle sanzioni comminate con esso alla deducente Compagnia, consistente nell’utilizzo di un naviglio diverso da quello ordinariamente impiegato per far fronte alla domanda di trasporto, senza la previa comunicazione all’autorità competente.
Siffatto onere comunicativo assolve all’intuitiva funzione di consentire all’autorità preposta al controllo e alla vigilanza, che infatti è stata la destinataria della nota in esame, di poter esprimere il suo eventuale contrario avviso in ordine all’impiego dell’imbarcazione non ordinariamente utilizzata,
ove la medesima autorità la ritenesse inidonea e non confacente al pieno soddisfo della domanda di trasporto marittimo.
Tuttavia in proposito è la stessa autorità che ha emesso l’impugnato provvedimento applicativo delle sanzioni
per la presunta – inesistente – violazione dell’art. 5 della convenzione recante l’onere di comunicazione in discorso, ad attestare che la Compagnia ricorrente “nel periodo contestato, ha soddisfatto il soddisfacimento della domanda di trasporto” e che “la documentazione giustificativa trasmessa comprova che la domanda di trasporto nei giorni della contestazione sia stata effettivamente soddisfatta, non avendo questa Amministrazione ricevuto né reclami né documentazione comprovante a confutare quanto sostenuto.”

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