Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’illegittimità della sanzione irrogata dal MIT alla Compagnia Italiana della Navigazione in quanto: “L’introduzione di due corse aggiuntive, per come è avvenuta, non può considerarsi una modifica all’Assetto dei servizi”.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’illegittimità della sanzione irrogata dal MIT alla Compagnia Italiana della Navigazione in quanto: “L’introduzione di due corse aggiuntive, per come è avvenuta, non può considerarsi una modifica all’Assetto dei servizi”.

Con la sentenza n. 8218/2023, pubblicata l’8 settembre 2023, la V sezione del Consiglio di Stato ha aderito alle difese articolate dal Professore Saverio Sticchi Damiani accogliendo in pieno l’appello promosso nell’interesse della Compagnia Italiana della Navigazione avverso l’illegittima pesante sanzione di 500.000,00€ irrogata dal MIT in ragione dell’inserimento di due corse aggiuntive sulla linea Genova – Olbia, nel periodo dal 1 giugno al 15 luglio 2018, provvedimento ingiustamente confermato dal Tar Lazio in primo grado.

Specificatamente il collegio ha condiviso che:

– la variazione in aumento ha potenziato il servizio e soddisfatto la domanda di trasporto nelle date per cui è stata elevata la sanzione. L’art. 3 comma 3 della Convenzione prevedeva, infatti, che “Eventuali modifiche dell’assetto dei servizi devono essere individuate d’intesa tra la Società da un lato, ed i Ministeri dall’altro. La Società aderirà a richieste di modifiche degli assetti che non comportino maggiori oneri non compensati“, alla luce di ciò il collegio ha così affermato: “Non si può che convenire con la difesa dell’appellante laddove afferma (primo motivo, pagina 9 del ricorso) che la norma si riferisce all’ ipotesi di cambiamento dell’assetto dei servizi in termini peggiorativi nell’an o nel quantum a carico della Società“;

ha ritenuto sussistente la violazione del principio di tipicità nell’esercizio del potere sanzionatorio da parte del MIT, affermando che sia stata applicata una penalità al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate dall’art. 13 della Convenzione;

-ha ritenuto, altresì, sussistente la violazione dell’art. 1375 c.c.

In conclusione, ha così disposto: “:..il comma 14 dell’art. 13 della Convenzione non è applicabile al caso in esame; ne segue che è stata applicata una penalità non prevista dalla Convenzione medesima; la cronologia degli eventi, come risulta dagli atti di causa, esclude che l’introduzione delle due corse aggiuntive possa considerarsi, per come è avvenuta, una modifica all’Assetto dei servizi; l’applicazione di una sanzione così afflittiva (sanzione in misura fissa pari a 500.000 €) in una situazione di fatto chiara e con una interpretazione del tutto eccentrica del dettato convenzionale costituisce sicura violazione dell’obbligo della esecuzione del contratto secondo buona fede.

L’appello deve quindi essere accolto (con assorbimento del quarto motivo) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.

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