TAR LAZIO: PRONUNCIA DIRIMENTE IN MATERIA DI INCENTIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREA PUBBLICA

TAR LAZIO: PRONUNCIA DIRIMENTE IN MATERIA DI INCENTIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREA PUBBLICA

IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO E I MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSI DA DIAR SOCIETÀ AGRICOLA a.r.l., IN MATERIA DI INCENTIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREA PUBBLICA.

Con un’importante pronuncia il Tar Lazio, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti presentati dall’O.E. DIAR, assistita dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha annullato i provvedimenti adottati dal GSE, di decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al D.M. 05.05.2011.

In particolare, il GSE ha contestato una sostanziale elusione dell’obbligo di iscrizione al Registro previsto per i grandi impianti, determinata dal fatto che l’acquisto da parte del Comune del terreno su cui sorge l’impianto sarebbe avvenuto solo pochi giorni prima dell’entrata in esercizio, sicché l’interposizione del Comune risulterebbe meramente fittizia. Ciò in virtù del D.M. 05.05.2011, ai sensi del quale è previsto l’accesso diretto agli incentivi per gli impianti realizzati su aree di proprietà pubblica.

Il Tar, in accoglimento delle tesi difensive di DIAR, ha espresso importanti principi di carattere sostanziale e ordinamentale.

In linea con quanto già espresso recentemente dall’Adunanza Plenaria, il Tar Lazio ha stabilito che ciò che rileva ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti sia il rispetto oggettivo delle condizioni previste dalle norme regolamentanti i requisiti di accesso. Nel caso di specie, essendo stato comprovato tale rispetto, è indubbiamente precluso al GSE il potere di ravvisare finalità elusive del disposto normativo, in ragione della prossimità dell’acquisto, o di escludere DIAR dalle graduatorie per l’iscrizione al registro dei grandi impianti, fondando un provvedimento di decadenza sulla base di queste due circostanze.

Per avvalorare tale conclusione, il Tar ha rimarcato che non sussistono principi normativi né ordinamentali che consentano al GSE di verificare e sanzionare ipotesi elusive delle finalità perseguite dalle disposizioni relative alle iniziative di efficientamento energetico, riconducibili alle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, è stato ribadito un concetto oramai consolidato in giurisprudenza, secondo cui il controllo del GSE ha carattere meramente formale, non potendosi spingere sino alla valutazione circa la legittimità del titolo, in quanto vi sarebbe uno stravolgimento del riparto di competenze rispetto a quanto previsto dalla legge.

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