IL PROVVEDIENTO DEL GIUDICE DELEGATO DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO QUALE ELEMENTO DI NOVITA’ CHE IMPONE AL GSE L’OBBLIGO DI PROVVEDERE SULL’ISTANZA PROPOSTA DALLA SOCIETA’ PER LA RIATTIVAZIONE DELLE CONVEZIONI PREVIAMENTE RISOLTE

IL PROVVEDIENTO DEL GIUDICE DELEGATO DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO QUALE ELEMENTO DI NOVITA’ CHE IMPONE AL GSE L’OBBLIGO DI PROVVEDERE SULL’ISTANZA PROPOSTA DALLA SOCIETA’ PER LA RIATTIVAZIONE DELLE CONVEZIONI PREVIAMENTE RISOLTE

REVOCA DI CONCESSIONI DI CONTRIBUTI PUBBLICI: LA POSSIBILE RIATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI IN PRESENZA DI UNA VALUTAZIONE SPECIFICA DEL GIUDICE DELEGATO

Con sentenza n. 13574 del 28.12.2021 il Tar Lazio (Roma) ha accolto il ricorso avverso il silenzio promosso dalla Società Agricola Ghedi Energy, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani avverso un’istanza di riattivazione delle convenzioni stipulate con il Gestore Servizi Energetici (GSE S.p.A) e risolte a seguito di interdittiva antimafia, riconoscendo l’obbligo in capo al Gestore di dare riscontro all’istanza proposta dalla ricorrente in ragione dell’intervenuta presenza di accadimenti sopravvenuti.

Il Giudice amministrativo, invero, ha statuito che il principio generale che nega l’obbligo della p.a. di provvedere in autotutela subisce una deroga in presenza di elementi di novità che impongono all’Amministrazione l’obbligo di riattivare il procedimento e di riesaminare (rectius esaminare anche per la prima volta) l’istanza.

Nel caso di specie, elemento sopravvenuto oggetto di necessaria valutazione è il parere rilasciato dal giudice delegato della procedura di controllo giudiziario a cui la società è stata ammessa, a seguito di un suo intervento sollecitato da Ghedi Energy in tema di prosecuzione dell’attività aziendale.

Nonostante le statuizioni del giudice delegato, il GSE è rimasto inerte a fronte di una nuova istanza di riattivazione proposta dalla ricorrente.

Inerzia, quest’ultima, idonea per il Tar a integrare un silenzio inadempimento, stante l’obbligo dell’Amministrazione di riattivare il procedimento e decidere in merito all’istanza.

Inoltre, il TAR ha precisato che la prassi, a lungo seguita dal GSE, di riattivare, a fronte dell’ammissione del controllo giudiziario di un’impresa interdetta, le convenzioni risolte è fonte di un legittimo affidamento a ottenere, almeno, una pronuncia espressa, configurandosi in capo al GSE l’ulteriore violazione del dovere di buona amministrazione e di correttezza.

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