TAR BARI: NON VI È STATA COMPROMISSIONE DELLE PREROGATIVE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSILIARE NEL COMUNE DI BISCEGLIE

TAR BARI: NON VI È STATA COMPROMISSIONE DELLE PREROGATIVE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSILIARE NEL COMUNE DI BISCEGLIE

NESSUN IMPEDIMENTO GIURIDICO E MATERIALE PER I CONSIGLIERI RICORRENTI AI QUALI ERA STATA FORNITA DAL COMUNE LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE I PROPRI EMENDAMENTI AL DUP

Il Tar Bari, con sentenza pubblicata in data 25.05.2021 ha respinto il ricorso promosso avverso il Comune di Bisceglie, difeso dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, attraverso il quale alcuni consiglieri comunali avevano chiesto l’annullamento della deliberazione avente ad oggetto la “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)”, della deliberazione avente ad oggetto la previsione del termine di 5 giorni per gli emendamenti (poi prorogati con altra deliberazione) e di ogni altro atto successivo e consequenziale.

Con il ricorso di impugnazione all’approvazione del DUP i consiglieri di minoranza del Comune di Bisceglie lamentavano il mancato rispetto di alcune proprie prerogative da esercitarsi nell’ambito del consiglio comunale sia per la formulazione di emendamenti sia per la scansione procedimentale di formazione degli atti.

Con tale pronuncia il Tar Bari, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, avendo rilevato come le censure mosse dai ricorrenti circa la legittimità del procedimento di adozione e approvazione del DUP con riferimento al loro diritto di presentare gli emendamenti e di ottenere un’apposita seduta consiliare per il loro esame ed eventuale approvazione fossero infondate, in quanto, il Consiglio comunale era “stato messo nelle condizioni di avere una seduta esclusivamente dedicata alla discussione ed alla approvazione dello schema di DUP” e nell’ampio termine di 12 giorni di proroga che era stato concesso dal deposito del DUP “non è pervenuta alcuna proposta emendativa.

Il Tarnon ha rilevato, quindi, evidenza di compromissione delle prerogative di esercizio della funzione consiliare, né prova di impedimento giuridico o materiale.

A parere del Tar Bari, la mancata proposizione di alcuna proposta emendativa da parte dei consiglieri “che avevano chiesto ed ottenuto una proroga del termine (all’evidente scopo di fruirne), equivale, perciò, ad affermare che nella specie vi sarebbe stata rimeditazione sostanziatasi in una volontaria desistenza o, in alternativa, nell’acquiescenza al contenuto del DUP da sottoporre al Consiglio comunale”.

Gli unici emendamenti presentati, sono stati proposti durante la seduta consiliare e sono stati dichiarati inammissibili, in quanto, “il termine per la presentazione degli emendamenti era stato già fissato, a parte, con la deliberazione della Giunta Comunale e poi successivamente prorogato, per cui non è prevista la possibilità di presentazione durante la seduta consiliare, fermo restando la possibilità per i Consiglieri Comunali di presentare emendamenti allo schema di bilancio”. I giudici amministrativi hanno, quindi, accolto pienamente le tesi difensive del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani anche in riferimento al fatto che “la normativa regolamentare vigente nel Comune di Bisceglie, prevede “non già una doppia seduta consiliare di presentazione e deliberazione del DUP (…) e neanche una seduta dedicata alla deliberazione del DUP medesimo per come deliberato dalla Giunta”, bensì la possibilità di svolgere una “seduta consiliare dedicata alla approvazione (deliberazione) dello schema del DUP”, in considerazione anche della circostanza per la quale la fissazione e l’indizione di due sedute consiliari, così come richiesto dai ricorrenti, avrebbe rappresentato invece “a fronte della mancata formulazione di osservazioni o richieste di emendamenti, un inutile aggravio procedimentale” e avrebbe avuto unicamente la finalità di discutere il “DUP già approvato dalla Giunta e sulla quale, nell’ampio termine assegnato, si era manifestata la condivisione mediante assenza di osservazioni e di proposte di emendamenti.”

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