ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA: IL CONSIGLIO DI STATO RIAPRE L’ISTRUTTORIA E DISPONE LA VERIFICAZIONE PER LA (RI)DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VOTI PONDERATO IN FAVORE DEL CANDIDATO NON ELETTO

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA: IL CONSIGLIO DI STATO RIAPRE L’ISTRUTTORIA E DISPONE LA VERIFICAZIONE PER LA (RI)DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VOTI PONDERATO IN FAVORE DEL CANDIDATO NON ELETTO

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 6575/2022 del 25.07.2022, ribaltando le statuizioni espresse dal Tar Lombardia nella sentenza di primo grado, ha disposto la verificazione, accogliendo l’istanza istruttoria promossa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Domenico Aiello, legali dell’appellante, così da poter determinare il reale numero di voti ponderati che avrebbe dovuto essere attribuito all’appellante in ragione delle 4 schede di cui si assume l’erroneo annullamento, con riconteggio della conseguente cifra elettorale ponderata.

Il Collegio, nel predisporre la verificazione e incaricare il Prefetto della Provincia di Pavia di effettuare gli opportuni accertamenti, ha sposato la tesi difensiva dei legali dell’appellante, riconoscendo come le dichiarazioni dei Rappresentanti di Lista depositate in giudizio fossero riconducibili nell’alveo di quelle sostitutive di atto di notorietà, secondo quanto disposto dall’art. 47 D.P.R. 445/2000 “– che richiama l’art. 38 dello stesso d.P.R. 445/2000, in cui comma 3 dispone che “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di identità  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza  sottoscritta dall’interessato  e  la  copia  del  documento di identità possono essere inviate per via telematica.” – nelle quali sono descritte le modalità con cui il voto sarebbe stato espresso in tali schede”.

Il Consiglio di Stato si è, quindi, riservato la fissazione dell’udienza di trattazione del merito all’esito delle operazioni di verificazione, così da poter stabilire la portata dell’errore commesso nel computo dei voti, il cui accertamento determinerebbe l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale per la Provincia di Pavia.

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