CDS: IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA DEVE ESSERE SOSPESO O DEVE ESSERNE RINVIATA LA TRATTAZIONE DEL MERITO PER TUTTO IL TEMPO DELLA MISURA DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO ADOTTATA DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL’ART. 34 BIS D.LGS. 159/2011

CDS: IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA DEVE ESSERE SOSPESO O DEVE ESSERNE RINVIATA LA TRATTAZIONE DEL MERITO PER TUTTO IL TEMPO DELLA MISURA DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO ADOTTATA DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL’ART. 34 BIS D.LGS. 159/2011

Il Consiglio di Stato, con ordinanza pubblicata in data 5 luglio 2021, ha accolto pienamente le tesi difensive sostenute da una società, attiva nel settore dei servizi di pulizia, colpita da interdittiva antimafia e successivamente ammessa, dal Tribunale di Catanzaro, alla misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011.

La società, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani aveva, infatti, depositato istanza di rinvio della trattazione della causa avente ad oggetto la richiesta, avanzata dal Ministero dell’Interno e della Prefettura di Catanzaro, di riforma della sentenza attraverso la quale il TAR Catanzaro aveva annullato l’informativa interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti, nonché la richiesta di riforma della successiva ordinanza con la quale il Comune aveva dichiarato l’inefficacia, in ragione del provvedimento prefettizio, delle s.c.i.a. presentate dalla società.

Il Consiglio di Stato ha, così, accolto l’istanza della società di rinvio della trattazione della causa sino alla definizione del controllo giudiziario, atteso che tale misura presuppone la pendenza di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, chiarendo come “l’adozione, da parte del Giudice ordinario, del provvedimento con cui venga disposto il controllo giudiziario, determinando la sospensione degli effetti del provvedimento antimafia ai sensi del comma 7 dello stesso art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, comporta anche la sospensione del giudizio avente ad oggetto l’informativa antimafia in quanto l’eventuale conferma di tale provvedimento, da parte del giudice amministrativo, renderebbe definitivi gli effetti di detto provvedimento e, quindi, vanificherebbe la previsione del medesimo art. 34- bis, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, che contempla una pur temporanea sospensione di tali effetti, e la ratio stessa del controllo giudiziario, volto a consentire alle imprese colpite da informazione antimafia, che l’abbiano impugnata, di potere nelle more del giudizio amministrativo proseguire nella propria attività, a determinate condizioni, sotto il controllo del Tribunale della prevenzione, che nomina un amministratore a tal fine.

Quindi, considerato che, una volta disposto il controllo giudiziario, la sospensione degli effetti interdittivi conseguenti all’informazione antimafia deve operare indefettibilmente per tutto il tempo della misura del controllo giudiziario adottata dal Tribunale in sede di prevenzione, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, anche il giudizio amministrativo relativo all’informazione antimafia debba essere sospeso o, comunque, ne deve essere rinviata la trattazione del merito, salva ulteriore prosecuzione all’esito della misura, sino a quando la sospensione degli effetti interdittivi non abbia esaurito il proprio corso (Cons. St., sez. III, ord., 23 febbraio 2021, n. 1557).”

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