Il Tar Calabria con ordinanza del 25 giugno 2021 ha affermato il principio per il quale la tutela cautelare già concessa con precedente provvedimento su istanza di una società colpita da interdittiva antimafia e riferita a tutti i rapporti in corso non può essere rivolta ai soli contratti già stipulati dall’impresa ma debba necessariamente estendersi a tutti i rapporti in corso dell’impresa, e quindi, anche alle procedure di gara. Nel caso di specie il Tar, accogliendo la tesi del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, con ordinanza cautelare ha sospeso un provvedimento di estromissione da un RTI della società colpita da interdittiva durante la procedura di gara ritenendo sussistente il fumus boni iuris alla luce “dei provvedimenti cautelari di questo Tar sulla sospensione degli atti pregiudizievoli relativi a contratti di appalto stipulati e di procedure di evidenza in corso conseguenti all’interdittiva sospesa ex art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011”
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