Accolti gli appelli proposti dalla società originaria aggiudicataria, che era stata esclusa dal TAR, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani. Il Consiglio di Stato, con sentenze del 22 dicembre 2020, ha precisato che l’omissione di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pertanto la stazione appaltante, in conformità ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 28 agosto 2020, è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo.
Aderendo alle posizioni dell’appellante, la pronuncia ha altresì condivisibilmente osservato che l’affrancamento delle mere omissioni dichiarative dalla automatica applicazione della sanzione escludente, derivante dalla citata più recente giurisprudenza nomofilattica, amplia gli spazi dispositivi delle stazioni appaltanti in ordine alla perimetrazione degli obblighi dichiarativi dei concorrenti, non più vincolati (come sarebbe se l’omissione si accompagnasse alla necessaria conseguenza espulsiva), entro i ristretti limiti sanciti dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016.
Il giudice di appello ha quindi riformato il capo della sentenza del TAR che aveva fatto discendere l’esclusione della società dalla violazione degli obblighi dichiarativi, affermando viceversa la necessità per la stazione appaltante di una rinnovata valutazione da parte della P.A.