RIAMMESSA IN APPELLO L’AGGIUDICATARIA ESCLUSA IN PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI: RIFORMATA LA DECISIONE DEL TAR LAZIO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ELETTROMEDICALI E DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER DUE LOTTI DEL VALORE DI COMPLESSIVI 47 MILIONI DI EURO

RIAMMESSA IN APPELLO L’AGGIUDICATARIA ESCLUSA IN PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI: RIFORMATA LA DECISIONE DEL TAR LAZIO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ELETTROMEDICALI E DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER DUE LOTTI DEL VALORE DI COMPLESSIVI 47 MILIONI DI EURO

Il Consiglio di Stato, con sentenze del 22 dicembre 2020, torna ad affermare che le omissione dichiarative non possono comportare l’esclusione automatica del concorrente e, in accoglimento degli appelli proposti dall’originaria aggiudicataria del servizio, difesa in giudizio dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, riforma la decisione di primo grado che invece ne aveva decretato l’esclusione in via automatica dalla gara.

Il Giudice di appello ha confermato, sul tema, che l’applicazione di una sanzione automaticamente espulsiva sarebbe sproporzionata e lesiva del legittimo affidamento maturato in capo all’operatore e derivante dal tenore testuale della legge e dagli atti di soft law da questa richiamati, quali le Linee guida dell’Autorità di settore (ANAC).

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