RETROATTIVO IL CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34BIS D. LGS. 159/2011, INTERVENUTO PRIMA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 32 D. LGS. 50/2016: TAR CALABRIA SOSPENDE IL PROVVEDIMENTO CON CUI ANAS S.P.A. AVEVA ESCLUSO DALLA GARA UNA SOCIETÀ COLPITA DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA E POI AMMESSA ALLA MISURA DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO

RETROATTIVO IL CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 34BIS D. LGS. 159/2011, INTERVENUTO PRIMA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 32 D. LGS. 50/2016: TAR CALABRIA SOSPENDE IL PROVVEDIMENTO CON CUI ANAS S.P.A. AVEVA ESCLUSO DALLA GARA UNA SOCIETÀ COLPITA DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA E POI AMMESSA ALLA MISURA DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO

Il Tar Calabria, con ordinanza pubblicata in data 25.11.2021, ha sospeso il provvedimento attraverso il quale ANAS s.p.a., nell’ottobre 2021, ha escluso una società leader nel settore della costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, gallerie, ferrovie, dalla gara per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata dei viadotti ricadenti lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa della rilevata perdita di persistenza dei requisiti morali in capo alla società per effetto dell’intervenuta interdittiva antimafia che, a suo dire, avrebbe esplicato effetti dalla data di adozione fino alla sospensione ottenuta in sede giudiziale con decreto monocratico del TAR Catanzaro. L’interdittiva, infatti, è stata sospesa dapprima con plurime pronunce cautelari del giudice amministrativo e poi per effetto dell’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011.

Il Tar Calabria, accogliendo le tesi difensive della società, assistita dal Prof. Saverio Sticchi Damiani, e richiamando una precedente sentenza dello stesso Tribunale, ha dichiarato come nel caso di specie si ammetta “la possibilità di deroga al principio di persistenza dei requisiti in capo alla concorrente in ipotesi di ammissione al controllo giudiziario in fase antecedente alla verifica dei requisiti ex art. 32 cod. contr.” proseguendo nel sottolineare come la possibilità di deroga è stata affermata “anche dal Consiglio di Stato a fronte di perdita di requisiti, recuperati grazie all’ammissione al controllo giudiziario per la durata di circa un mese”. La pronuncia del Tar Calabria si allinea, altresì, con quanto aveva già deciso il Tribunale Penale contestualmente alla concessione del controllo giudiziario, consentendo la prosecuzione dei rapporti in corso della società, incluso il mantenimento della aggiudicazione della gara sopra citata, con l’obiettivo di evitare che la società potesse subire provvedimenti pregiudizievoli.

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