IL TAR CATANZARO ANNULLA L’ESCLUSIONE PER NON AVER INDICATO LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI IN UN CASO DI SUBAPPALTO NECESSARIO, RITENENDO DOVEROSA L’ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO: IMPRESA RIAMMESSA ALLA GARA ANAS DA 40 MILIONI DI EURO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE OPERE D’ARTE NELLA REGIONE CALABRIA

IL TAR CATANZARO ANNULLA L’ESCLUSIONE PER NON AVER INDICATO LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI IN UN CASO DI SUBAPPALTO NECESSARIO, RITENENDO DOVEROSA L’ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO: IMPRESA RIAMMESSA ALLA GARA ANAS DA 40 MILIONI DI EURO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE OPERE D’ARTE NELLA REGIONE CALABRIA

In accoglimento delle tesi della ricorrente esclusa, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, il TAR Catanzaro, con sentenza del 18 giugno 2020, ha accertato che l’omessa indicazione della terna dei subappaltatori avrebbe dovuto comportare non l’esclusione del concorrente ma l’attivazione del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice, in quanto pur trattandosi di una carenza relativa a un elemento essenziale ai fini della partecipazione alla gara, essa non incide sull’offerta economica o sull’offerta tecnica.

Tale conclusione è stata confermata, nello specifico, anche in relazione alla particolare ipotesi del subappalto cd. necessario, con la motivazione che occorre dare continuità al principio tuttora attuale enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 9 del 2 novembre 2015, secondo cui la mancata indicazione del subappaltatore necessario non può determinare l’esclusione, tenuto conto che il d.lgs. n. 50 del 2016 non ha sostanzialmente innovato la disciplina del c.d. “subappalto necessario”.

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