IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PER GLI ENTI DEL SSN DEL VALORE DI 84 MILIONI DI EURO
Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata in data 24 giugno 2021, ha affermato un importante principio interpretativo in materia di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione nel procedimento di gara, chiarendo, in tema di interdittive antimafia, come la pur accertata discontinuità del possesso del requisito non possa escludere il partecipante alla gara quando ciò non abbia determinato alcun vulnus all’esigenza dell’amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.
A parere del Consiglio di Stato “deve preliminarmente osservarsi che il pur indiscusso principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto principio generale del procedimento di gara (necessariamente destinato, quindi, ad essere adattato alla specificità della fattispecie che venga di volta in volta in rilievo), deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo. Corollario di tale rilievo è che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all’ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – vuoi per la durata dell’interruzione, vuoi per altre ragioni – essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali consoggetti affidabili e qualificati.”
È stato rigettato quindi il ricorso in appello con il quale si lamentava la mancata esclusione della società aggiudicataria del lotto, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, in virtù della intervenuta interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura successivamente al momento della presentazione dell’offerta.
Per il Consiglio di Stato è risultata decisiva la circostanza che successivamente all’emissione dell’interdittiva antimafia l’impresa era stata con immediatezza sottoposta ad amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili per lo svolgimento dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 159/2011, con contestuale automatica sospensione degli effetti dell’interdittiva.