Con sentenza del 2 ottobre 2020 la Sezione V del Consiglio di Stato ha accolto le tesi dell’impresa appellante, originaria aggiudicataria ed esclusa dalla gara all’esito del giudizio di primo grado, rappresentata e difesa in appello dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.
La decisione di secondo grado ha accertato e riconosciuto che la disposizione dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 non è riferita o riferibile al socio unico persona giuridica, ma solo al solo unico persona fisica.
I giudici di appello hanno chiarito che sebbene parte della giurisprudenza nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006 abbia ritenuto di estendere l’obbligo dichiarativo al socio di maggioranza persona giuridicadella società offerente, invece per il socio unico era prevalente l’orientamento che limitava l’obbligo dichiarativo al socio unico persona fisica.
Tale limitazione è stata ribadita anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 80, comma 3, dell’attuale Codice dei contratti pubblici ed è quindi preferibile in ragione della lettera della disposizione, da intendersi di stretta interpretazione anche in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione.