GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI BIOMEDICI REGIONE TOSCANA: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA, ACCERTANDO IN VIA DEFINITIVA LA CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO VALUTATIVO ATTRAVERSO IL QUALE LA STAZIONE APPALTANTE AVEVA CONFERMATO L’AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI BIOMEDICI REGIONE TOSCANA: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA, ACCERTANDO IN VIA DEFINITIVA LA CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO VALUTATIVO ATTRAVERSO IL QUALE LA STAZIONE APPALTANTE AVEVA CONFERMATO L’AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata in data 23 dicembre 2021, ha respinto l’appello proposto da una società partecipante alla gara indetta per la stipula di una convenzione riguardante i servizi di gestione e manutenzione di apparecchi biomedici della Regione Toscana, attraverso il quale la ricorrente impugnava la sentenza del Tar Toscana, che aveva accertato la correttezza del procedimento valutativo condotto dalla stazione appaltante in merito ad alcune vicende inerenti alla affidabilità professionale della aggiudicataria, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.

In particolare, la stazione appaltante aveva espletato l’attività istruttoria, esaminando la posizione dell’aggiudicataria e confermandone, per ben due volte, l’affidabilità professionale.

Il Consiglio di Stato, chiarendo dapprima che “gli arresti valutativi sull’affidabilità dell’operatore economico sono sindacabili nella limitata misura in cui in essi si riflettano vizi di manifesta illogicità ed irragionevolezza” e che “il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale giudizio deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione operata dalla stazione appaltante, mentre non può pervenire ad evidenziare e stigmatizzare una mera “non condivisibilità” delle posizioni da quest’ultima espresse”, ed ancora che “nel giudizio che la stazione appaltante è chiamata a rendere ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis) o c-ter) d.lgs. n. 50 del 2016, ogni singola vicenda professionale merita di essere vagliata in modo specifico e autonomo, onde saggiarne la rilevanza nell’ottica del rapporto fiduciario tra l’amministrazione e l’operatore economico”, ha rilevato come, nel caso di specie, la stazione appaltante abbia esaminato l’intricata vicenda, valutando ogni atto sotto i vari profili rilevanti, prima singolarmente e poi nel loro complesso, tanto da ritenere che da tali atti non si desumesse alcuna gravità per inadempimenti o ritardi tali da poter determinare la risoluzione anticipata del contratto.

In particolare, il Collegio ha ritenuto ragionevole la valutazione della Stazione Appaltante che escludeva l’incidenza sull’affidabilità professionale di due incidenti processuali, intervenuti nell’ambito di un complesso contenzioso, non ancora definito nel merito, che l’aggiudicataria aveva sinteticamente esposto alla Stazione Appaltante, senza soffermarsi in una analitica descrizione delle fasi endoprocessuali. Tale condotta è stata ritenuta esente da qualsiasi intento fuorviante e decettivo, capace di sviare la percezione conoscitiva dei termini essenziali della notizia comunicata, anche alla stregua del parametro di proporzionalità cui deve informarsi il giudizio della stazione appaltante: infatti, il corredo analitico di ulteriori dettagli processuali non avrebbe apportato elementi informativi di decisivo rilievo rispetto a quanto già dichiarato dall’aggiudicataria.

I giudici di secondo grado hanno, quindi, definitivamente respinto l’appello, ritenendo che questo non offrisse elementi di chiara evidenza, tali da superare la “complessità” ed il “merito” delle questioni controverse e tali da far emergere “manifesti elementi di incongruenza nell’esercizio del potere discrezionale assegnato all’amministrazione”, confermando, così, la pronuncia di primo grado e l’aggiudicazione disposta in favore della Società appellata, difesa dal Prof. Sticchi Damiani.

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