Il TAR Firenze riconosce che gli atti attuativi sono viziati da invalidità caducante
Con sentenza n. 180 del 16.02.2022 il TAR Firenze ha ritenuto che la problematica degli effetti dell’annullamento in sede giurisdizionale dell’interdizione ANAC sulle esclusioni dalle procedure di gara disposte in sua attuazione debba essere risolta facendo applicazione della nota distinzione tra invalidità viziante ed invalidità caducante.
Nello specifico la decisone ha affermato che quando il provvedimento di esclusione dalla gara sia stato determinato solo ed esclusivamente dall’intervento della sanzione interdittiva ANAC, secondo una logica di automaticità, il rapporto di stretta presupposizione tra i due atti comporta che l’annullamento del secondo (sanzione ANAC) caduchi in via automatica anche il primo (esclusione dalla gara), configurandosi in tal caso un’ipotesi di invalidità caducante e non viziante.
La motivazione del TAR Firenze è che, in tali ipotesi, non è ammissibile che l’atto presupposto non esista o, qualora emanato, sia successivamente eliminato (dal giudice o dalla P.A. in via di autotutela) e che rimanga legittimamente in vita quello dipendente; se infatti a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto i suoi effetti sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall’atto dipendente non può sussistere.
Alla luce di tali motivazioni è stato accolto il ricorso proposto dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani per una società che, proprio in attuazione di una sanzione interdittiva ANAC, poi però annullata dal Giudice amministrativo, era stata esclusa da una importante procedura di gara per l’affidamento del servizio di miglioramento delle prestazioni energetiche di strutture ospedaliere e sociosanitarie.