PER IL TAR DEL LAZIO NEL RAPPORTO TRA CONSORZIO STABILE E CONSORZIATA NON ESECUTRICE IL PRESTITO DEI REQUISITI OPERA IN VIRTÙ DELLA LEGGE E TROVA FONDAMENTO NEL PATTO CONSORTILE, NON OCCORRENDO RICORRERE ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO
Con sentenza dell’1 luglio 2021 il TAR del Lazio, esprimendosi sull’interpretazione dell’art. 47 del D.lgs. 50/2016 e accogliendo le tesi del Consorzio escluso, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha chiarito che il prestito dei requisiti oggettivi da parte delle consorziate al Consorzio si fonda sul patto consortile stabile, per cui non vi è necessità di un ulteriore atto negoziale (contratto di avvalimento) o di ulteriori dichiarazioni di impegno ai sensi dell’art. 89 del Codice, soccorrendo la comune struttura di impresa e il disposto di legge.
Diversamente opinando verrebbe frustrata la finalità pro concorrenziale dell’istituto del consorzio stabile, oltre che il suo stesso fondamento causale, enunciato dall’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, ed incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una “comune struttura di impresa” deputata ad operare nel settore dei contratti pubblici.
Il TAR Lazio ha quindi riconosciuto che nel rapporto tra consorzio e consorziate non esecutrici si ha, pertanto, una species di avvalimento che si fonda sulla legge e sul patto consortile stabile senza necessità di alcun ulteriore contratto di avvalimento in ragione della sussistenza di un rapporto stabile e duraturo secondo la definizione di consorzio stabile contenuta nell’art. 45 del Codice.